ORDINANZA 73/2020
RETTIFICA PARZIALE DELL’ORDINANZA N. 67 DEL 24/02/2020 AVENTE PER OGGETTO LE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DEI CENTRI DI INCONTRO DI QUARTIERE, DEL CENTRO GIOVANI SOTTOSKALA E DELLE PALESTRE COMUNALI DAL GIORNO 24.02.2020 AL GIORNO 01.03.2020″
IL VICE SINDACO
Premesso che si sono verificati nell’ambito di alcuni comuni della Regione Piemonte casi di confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-2019 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Ritenuto di dover mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile al fine della salvaguardia della salute pubblica e, specificatamente, ogni azione mirata al contenimento della diffusione
dell’agente virale di cui all’oggetto della presente ordinanza;
VISTI
– l’ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 – pubbl. G.U. n. 44 del 22/02/2020
con cui venivano emanate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
– il D.L. emanato successivamente alla sopra richiamata ordinanza intervenuto per disciplinare in
modo organico la situazione emergenziale venutasi a creare in questo particolare momento;
– l’Ordinanza del Ministero della Salute emanata d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte
n. 1 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19”;
CONSIDERATO CHE
In data 24/02/2020 con prot.n. 8745/A1821A dell’Unità di Crisi, Settore Protezione Civile, della
Regione Piemonte sono pervenuti “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute…..omissis”;
Preso atto del contenuto della sopra citata nota, si ritiene di rettificare parzialmente l’Ordinanza
n. 67 del 24/02/2020 limitatamente alla chiusura delle palestre comunali;
Atteso che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma4 , D.lgs 267/2000;
– Visto l’art. 54, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
– Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
– Visto l’art. 1 del D.M. Interno del 5 agosto 2008 che stabilisce che ai fini di cui all’art. 54 del D.lgs n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, di riaprire le palestre annesse alle scuole pubbliche dal giorno 27/02/2020,
Si invitano i singoli concessionari alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del suddetto provvedimento Regionale al fine dell’attuazione di tutte le misure ivi previste.
INFORMA
che l’Amministrazione Comunale fornirà ogni ulteriore aggiornamento attraverso i canali informativi istituzionali (sito internet del Comune di Rivoli) e provvederà ad aggiornare la situazione
con l’emanazione di ulteriori specifici provvedimenti.
AVVERTE
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni (D.P.R. 1199/1971), dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte entro 60 giorni (L. 1034/1971- D.lgs. 104/2010) o, in via alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ( D.P.R. 1199/1971), termini tutti decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Piemonte, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Lì, 26/02/2020
IL VICE SINDACO
ADDUCE LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)