Sportello Energia
Lo Sportello Energia
Sportello Energia in Comune attivo da ottobre
Un punto di riferimento per i cittadini per migliorare l’efficientamento energetico delle loro abitazioni
Giovedì 8 ottobre partirà lo Sportello Energia all’interno del Palazzo Comunale di Corso Francia 98, un servizio di assistenza ai cittadini con riferimento ai nuovi incentivi fiscali del Decreto Rilancio, collegati ai lavori di riqualificazione degli immobili esistenti e alle politiche energetiche correlate. Un importante supporto informativo ed esplicativo sulle diverse possibilità di risparmio energetico.
Lo Sportello è rivolto ai cittadini rivolesi e a chi possiede immobili nel territorio comunale.
Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine degli Ingegneri di Torino il cittadino potrà usufruire gratuitamente di una consulenza di primo livello per chiarire dubbi sulla gestione del processo di rimborso e sulla sua applicabilità di massima collegato ai lavori di riqualificazione degli immobili esistenti e alle politiche energetiche correlate. I rappresentanti dei due Ordini Professionali saranno a disposizione dei cittadini ogni 15 giorni dalle 15,00 alle 18,00 dall’8 Ottobre fino a metà dicembre nella Sala 3 del Comune al primo piano.
L’accesso avverrà solo su appuntamento ed il tempo a disposizione per ogni singolo incontro sarà di 20 minuti per cui sarà indispensabile circostanziare gli argomenti da discutere indicandoli nel format da compilare contestualmente alla prenotazione dal sito internet del comune www.comune.rivoli.to.it.
AGENDA ON LINE PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO
Aree Tematiche
- Ambiente
- Anagrafe e servizi demografici
- Asili Nido, Scuola, Educazione
- Associazioni e Quartieri
- Casa, Politiche Sociali e Terza Età
- Commercio e imprese
- Concessione locali e Palestre
- Lavori pubblici e viabilità
- Lavoro
- Pari opportunità e Politiche di genere
- Polizia Locale e Protezione Civile
- Sport
- Tasse e tributi
- Edilizia Privata
- Urbanistica
Superbonus
Il Superbonus si applica ad alcuni interventi di efficientamento energetico, antisismici, installzione impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, le cui spese siano sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Per accedere al superbonus è necessario eseguire uno degli interventi “trainanti” definiti dal decreto:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinati che interessano almeno il 25 % della superficie lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di pannelli fotovoltaici e reletivi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o collettori solari;
interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari purchè siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di pannelli fotovoltaici e reletivi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o collettori solari oppure con impianti a biomassa di classe 5 stelle, ma solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa;
A questi interventi trainanti si possono abbinare come interventi secondari tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 DL 63/2013, al fine di conseguire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
La detrazione si applica al 110 % delle spese sostenute e documentate da bonifico, secondo i diversi massimali di spesa consentiti per ciascun intervento, da ripartire in 5 anni.
Importante novità del Superbonus è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di ottenere invece un contributo anticipato come sconto dai fornitori che eseguono gli interventi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad istituti finanziari. In questo caso si dovrà inviare entro il 15 ottobre 2020 una comunicazione circa l’opzione scelta, compilando ed inviando online il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8agosto 2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
Nella seguente tabella sono sintetizzati i massimali di spesa oggetto di agevolazione:
Tipo di intervento |
Spesa massima |
Interventi di isolamento termico |
50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti |
40.000 € per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità |
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30.000 € per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da più di 8 unità |
|
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (per i condomini interventi sulle parti comuni o per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti centralizzati) |
30.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti |
20.000 € per ciascuna unità immobiliare in edifici con meno di 8 unità |
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15.000 € per ciascuna unità immobiliare in edifici con più di 8 unità |
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Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 DL 63/2013, eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di 2 classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta, anche qualora sottoposi a vincoli. |
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento dai decreti di incentivazione precedenti. |
Interventi di riduzione del rischio sismico |
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Installazione di impianti solari fotovoltaici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” |
48.000 € e comunque max 2.400 €/KW di potenza nominale. Per interventi ristrutturazione edilizia, urbanistica o nuova costruzione il limite è di 1.600 €/KW di potenza nominale |
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici |
1.000 €/KW di capacità di accumulo fino ad un max di 48.000 € e di 2.4000 €/KW di potenza nominale dell’impianto |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, effettuata congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” |
3.000 € |
Possono usufruire del superbonus:
-
i condomìni;
-
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
-
gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
-
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
-
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000;
-
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Per approfondimenti:
DETRAZIONE AL 90 %
Bonus Facciate
Il bonus facciate si applica agli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici esistenti che si trovino nelle zone A e B di cui al DM 1444/1968, o zone assimilabili e si applica solo agli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti, anche quando si tratta anche solo di interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, purchè siano realizzati su facciate esterne visibili da strada o da suolo ad uso pubblico.
La detrazione si applica al 90 % delle spese sostenute e documentate da bonifico, senza un massimale di spesa o di detrazione, da ripartire in 10 anni.
Possono usufruire di questa agevolazione tutti i soggetti IRPEF e soggetti passivi IRES che sostengono le spese o possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Per approfondimenti:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/bonus-facciate.html
Ecobonus
L’ecobonus si applica agli interventi su edifici esistenti – residenziali o produttivi – che portino ad un incremento del livello di efficienza energetica dell’immobile.
La detrazione si applica in percentuali variabili dal 50 al 85% delle spese sostenute, con differenti massimali a seconda del tipo di intervento, comprensivi delle spese di progettazione, ripartito in 10 anni.
Possono usufruire di questa agevolazione tutti i soggetti IRPEF (cittadini) o IRES (imprese) che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).
Per quanto riguarda le imprese, i titolari di reddito possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Intervento |
Percentuale |
Massimale |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti |
65 % |
100’000 euro |
Su involucro di edifici esistenti (pareti, finestre, tetti, pavimenti) |
65 % su involucro 50% per serramenti ed infissi |
60’000 euro |
Installazione pannelli solari per produzione acqua calda |
65 % |
60’000 euro |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, dal 2008 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html dal 2012 sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html |
65 % per sola caldaia a condensazione in classe A 65 % se abbinata a sistema di termoregolazione 65 % per le pompe di calore |
30’000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari |
50 % |
60’000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili |
50 % |
30’000 euro |
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative |
65 % |
non è previsto un limite massimo di detrazione |
per gli anni 2018 e 2019, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori |
65 % |
100’000 euro |
interventi su parti comuni di edifici condominiali – Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo |
70 % |
l’ammontare complessivo delle spese, non deve essere superiore a 40’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
interventi su parti comuni di edifici condominiali – Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida” https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/parti-comuni-condominiali.html |
75 % |
l’ammontare complessivo delle spese, non deve essere superiore a 40’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
interventi su parti comuni di edifici condominiali – Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida” e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico |
80 % |
l’ammontare complessivo delle spese, non deve essere superiore a 136’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
interventi su parti comuni di edifici condominiali – Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida” e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico |
85 % |
l’ammontare complessivo delle spese, non deve essere superiore a 136’000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Per approfondimenti:
DETRAZIONI DAL 50 AL 85 %
Sismabonus
Il Sismabonus è applicabile sugli interventi di adozione di misure antisismiche volte alla messa in sicurezza statica degli edifici.
Di norma la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa di 96000 € per ogni unità immobiliare e comprensiva delle spese sostenute per la classificazione la verifica sismica degli immobili, ma a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali.
Per le singole unità immobiliari si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:
quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate, e precisamente:
75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Nel 2018 è stata infine introdotta una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.
In questi casi la detrazione è pari:
all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Possono accedere all’agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive per edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche è inoltre prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (sconto in fattura – cessione del credito al fornitore). A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Riassumendo:
LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
(spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)
PERCENTUALI di detrazione 50 %
70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore
80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore
85%, per gli edifici condominiali,se si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese
96.000 euro per unità immobiliare
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali
RIPARTIZIONE della detrazione
5 quote annuali
IMMOBILI INTERESSATI
qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche1,
l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche1, 2e 3
EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI
ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PERCENTUALI di detrazione
80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
85% se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio
RIPARTIZIONE della detrazione
5 quote annuali
LE CONDIZIONI
gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali
Per saperne di più:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/sisma-bonus
DETRAZIONE AL 50%
Bonus Casa
Il bonus casa riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici, e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici contestuale e connesso alle opere edilizie realizzate.
Si riporta una tabella di sintesi che specifica quali sono gli interventi attuabili in ciascuna categoria di accesso al bonus.
Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi
riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici
installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
microcogeneratori (Pe<50kWe);
scaldacqua a pompa di calore;
generatori di calore a biomassa;
installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
teleriscaldamento;
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici1 solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:
1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici
asciugatrici
1 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.
La detrazione si applica al 50 % delle spese sostenute per un massimo di 96000 € per unità immobiliare, comprensivo delle spese di progettazione, ripartito in 10 anni.
Possono usufruire di questa agevolazione tutti i soggetti IRPEF privati che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).
Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà.
Per quanto riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (che devono essere di classe non inferiore alla classe A+ (A per forni e lavasciuga)è possibile detrarre il 50% della spesa sostenuta,fino ad un massimo di 10000 €
Può beneficiare della detrazione chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2020 ed ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, chi esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Per accedere alla detrazione fiscale è necessario avere la tracciabilità dei pagamenti che devono essere eseguiti per esempio tramite bonifico bancario o postale
Maggiori approfondimenti su:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/agevolazioni-per-le-ristrutturazioni-edilizie
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/bonus-mobili-ed-elettrodomestici
Bonus Verde
Il Bonus Verde si applica a:
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti , unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
realizzazione di coperture a verde di giardini pensili
La detrazione si applica al 36 % delle spese sostenute per un massimo di 5000 € per unità immobiliare ad uso immobiliare, comprensivo delle spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi, ripartito in 10 anni.
Per accedere alla detrazione fiscale è necessario avere la tracciabilità dei pagamenti che devono essere eseguiti per esempio tramite bonifico bancario o postale
Maggiori approfondimenti su:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/casa/agevolazioni/bonus-verde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/normativa-e-prassi-cittadini