Tasse e tributi
Il servizio tributi si occupa della gestione dei principali tributi comunali IMU, TASI e TARI, fornendo consulenza ai cittadini ed alla imprese per ciò che riguarda il calcolo delle imposte e tasse, le modalità di pagamento delle medesime, la presentazione delle dichiarazioni ai fini tributari, l’accesso per fruire delle agevolazioni e riduzioni tariffarie, i rimborsi e le compensazioni, le istanze di rateazione e di tutte le attività di verifica e controllo sulle entrate tributarie. Si occupa altresì della gestione dell’Addizionale comunale irpef e dell’imposta di soggiorno e coordina i vari procedimenti inerenti i tributi minori (Cosap, imposta pubblicità e diritti affissionali) in collaborazione con la società concessionaria;
Il servizio si occupa anche della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extra- tributarie, svolgendo attività volte al recupero dei crediti vantati dal Comune.
Argomenti principali
TARI 2023
Per l’anno 2023 sono confermate le scadenze ordinarie di pagamento, nelle consuete tre rate:
– 16/07/2023, prima rata o soluzione unica;
– 16/10/2023, seconda rata;
– 16/01/2024 terza rata
Nel caso di scadenza del pagamento ricadente in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Le tariffe per l’anno 2023 sono state approvate sulla base del nuovo metodo tariffario – MTR-2 – imposto dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente (ARERA), che ha stabilito nuovi principi in base ai quali procedere all’individuazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento che devono essere coperti con il gettito derivante dalle tariffe TARI, riferibili al quadriennio 2022-2025.
ASPETTI PECULIARI DEL TRIBUTO
Quali soggetti e quali immobili riguarda: Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Obblighi dichiarativi: I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello reperibile sul sito istituzionale del Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online sul Portale del Contribuente, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica o certificata PEC ed indirizzata a comune.rivoli.to@legalmail.com
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione di attivazione del servizio produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la cessazione; ovvero dalla data di presentazione della richiesta se presentata successivamente al predetto termine. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento; ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva al predetto termine. Diversamente le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Il termine perentorio per la presentazione delle dichiarazioni ai fini tari, scaduto il quale eventuali ed ulteriori ritardi sono sanzionabili, è il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.
Come si determina il tributo: le tariffe sono determinate secondo il metodo tariffario approvato dall’Arera – Autorità di regolazione energia rete ed ambiente, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle attività di tariffazione e gestione dell’utenza. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa previsti dal decreto per le utenze non domestiche e per il numero dei componenti familiari per le utenze domestiche, risultante dagli archivi anagrafici.
Agevolazioni e riduzioni del tributo: sono confermate le riduzioni ed agevolazioni tariffarie della tari, già approvate per le annualità passate, a seguito di presentazione di apposita istanza con la quale deve essere dichiarato il requisito per l’accesso alle agevolazioni medesime:
riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti aire, riduzione del 30% per abitazioni stagionali ed a uso discontinuo, riduzione del 30% per abitazioni rurali, agevolazione del 95% per soggetti con isee inferiore a € 5.000, agevolazione del 70% per soggetti con isee da € 5.001 a € 8.000, agevolazione del 50% per soggetti con isee da 8.001 a € 15.000.
E’ possibile verificare il diritto ad ulteriori riduzioni tariffarie direttamente sul Regolamento Comunale Tari.
Altre disposizioni: E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/’92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili ad imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino pari al 5% sull’importo della TARI.
RIDUZIONI
Da gennaio, ed entro e non oltre il 31 maggio è possibile presentare l’i.s.e.e. per accedere alle seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti:
Agevolazione tari del 50% con isee > € 8.000,01 € < 15.000,00 €
Agevolazione tari del 70% con isee > € 5.000,01 < € 8.000,00
Agevolazione tari del 95% con isee > 0,00 € < 5.000,00 €
Agevolazione tari del 30% con isee < € 22.000,00 e nucleo famigliare con soggetti portatori di handicap gravi certificati dalle competenti autorità sanitarie.
Modello per richiedere l’agevolazione tariffaria “Agevolazione della tariffa tassa rifiuti sulla base dell’isee” è reperibile al seguente link:
https://secure.comune.rivoli.to.it/jportal/sprweb/JPModulo.do?MVPG=SprRicercaProcedimentiCategoria&id=102&idc=1
e deve essere inviato all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it anche da indirizzo mail ordinario in formato PDF.
E’ altresì possibile prendere appuntamento per la presentazione dell’istanza, collegandosi al sito nei servizi on line – prenota un appuntamento – tributi e catasto – riduzione tari con isee: https://prenota.comune.rivoli.to.it/tributi-e-catasto
Si ricorda che le utenze non domestiche possono scegliere di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l’avvio a recupero di TUTTI i rifiuti urbani prodotti (compresi i rifiuti indifferenziati). Il nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.116/2020) prevede che la scelta di uscita dal servizio pubblico sia comunque effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
Le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l’avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti sono ESENTATE DALLA CORRESPONSIONE DELLA SOLA TARIFFA VARIABILE della TARI. L’esclusione dalla tariffa variabile viene concessa previa dimostrazione di avere avviato a recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti e mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI VOLERSI AVVALERE DEL SOLO SERVIZIO PRIVATO
– la comunicazione preventiva di volersi avvalere del solo servizio privato deve essere redatta su apposito modello reperibile sul sito del Comune (Istanza di uscita dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti) e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività;
– la comunicazione preventiva deve essere inviata tramite Pec a comune.rivoli.to@legalmail.it, all’ufficio Tributi e Ambiente, entro il 31 gennaio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione preventiva viene intesa come scelta di avvalersi del servizio pubblico.
La legge 69/2021 di conversione del D.L. Sostegni n. 41/2021 proroga al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del canone istituito con il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale. Il beneficio fiscale riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed i titolari delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91 e s.m.i. che sono esonerati dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID19.
Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) all’art. 65 c 6. prevede, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
A decorrere dal 2021, ai sensi del comma 816 della Legge 160/19, è istituito il nuovo canone che sostituisce i precedenti prelievi, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Le autorizzazioni e le concessioni relative ai tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
L’ufficio comunale o la società concessionaria competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni del Regolamento vigente con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
Presupposto del canone
Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge, l’uso pubblico.
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento in oggetto hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Soggetto passivo
Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
Modalità e termini per il pagamento del canone
Le attività di riscossione e controllo dei versamenti del canone sono affidati in concessione alla società Ica srl, con sede operativa in C.so Francia 221/h – Rivoli, n. telefonico 011 95.76.501, ica.rivoli@pec.icatributi.com
Gli importi del canone dovuto possono essere versati tramite il servizio di pagamento PagoPa, sul sito del Comune di Rivoli, nell’ambito dei Servizi on line.
Per l’annualità 2021 la scadenza per il pagamento del canone permanente per le occupazione e le esposizioni pubblicitarie permanenti è fissata al 15 maggio 2021.
Il canone temporaneo per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee è da corrispondere al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di € 1,00 per i comuni oltre 20.000 abitanti. Il canone è versato, tramite PagoPa, in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800.
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, di durata non inferiore a 365 giorni, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, e che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, come per le occupazioni pluriennali con dehor;
c) semplificate: per l’effettuazione di traslochi, per lo svolgimento di lavori di manutenzione (edili e del verde) di breve durata e non riguardanti la carreggiata (parte della strada destinata al traffico veicolare).(vedere artt. 16 e 17 del regolamento)
d) d’urgenza: nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori per preservare la pubblica incolumità, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima dell’ottenimento del formale atto di autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
Servizio tecnico – ufficio rilascio autorizzazioni occupazione suolo: https://www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-viabilita/
Impianti pubblicitari
L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Comunale per gli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 16 dicembre 2005 e s.m.i.
Servizio edilizia – ufficio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini e sonora si rimanda all’articolo 40 del Regolamento.
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Il territorio rivolese è stato suddiviso in due differenti zone sulla base del maggior vantaggio economico finalizzato a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine del soggetto titolare dell’autorizzazione o concessione e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico.
Strade e aree Rivoli_ occupazioni suolo
Allegato D Strade e aree Rivoli_ esposizioni pubblicitarie_affissioni
Tariffe
Le tariffe sono state approvate con delibera della Giunta Comunale n. 96 del 29 aprile 2021.
tariffe CUP 2021 definitive 2
Riduzioni ed esenzioni del canone
Sono previste esenzioni o riduzioni del canone, così come disposto dagli artt. 45 e 46 del Regolamento comunale.
GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari.
Tariffe
Le tariffe sono state approvate con delibera della Giunta Comunale n. 88 del 15 aprile 2021.
Allegato B tariffe DA 2021
Riduzioni ed esenzioni canone pubbliche affissioni
Sono previste esenzioni o riduzioni per le affissioni, così come disposto dagli artt. 50 e 51 del Regolamento comunale
Allegato A Regolamento canone patrimoniale suolo e pubblicità modificato
La legge 69/2021 di conversione del D.L. Sostegni n. 41/2021 proroga al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del canone istituito con il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale. Il beneficio fiscale riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed i titolari delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91 e s.m.i. che sono esonerati dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID19.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2021, Legge 160/2019 – articolo 1, comma 837.
Presupposto del canone
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e a fiere. Il presente corrispettivo sostituisce i precedenti prelievi cosap (canone occupazione suolo) e tarig (tassa rifiuti giornaliera)
Soggetto passivo
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione.
Per i posteggi individuati nelle aree mercatali, ai fini della determinazione del canone, l’anno solare è considerato convenzionalmente formato da 48 settimane, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) le aperture straordinarie festive domenicali dei mercati non sono incluse nel sopraccitato periodo e scontano il canone con applicazione della tariffa giornaliera prevista;
b) le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono invece incluse nel canone;
c) le occupazioni pomeridiane nelle giornate prefestive infrasettimanali sono ricomprese nel canone.
Rilascio dell’autorizzazione e della concessione
Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, mercatino dell’usato, fiere e sagre si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche e ai Regolamenti Speciali disciplinanti le fiere, le sagre ed il mercatino dell’usato, nonché al quadro normativo vigente in materia.
Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Commercio.
Determinazione delle tariffe giornaliere
Le tariffe del canone sono state approvate con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 56 dell’11 marzo 2021, sulla base dei seguenti criteri:
a) misura dell’occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
b) tipologia dell’occupazione;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
Modalità e termini per il pagamento del canone
Le attività di riscossione e controllo dei versamenti del canone sono affidati in concessione alla società Ica srl, con sede oprativa in C.so Francia 221/h – Rivoli, e contattabile per qualsiasi informazione al n. telefonico 011 95.76.501, ica.rivoli@pec.icatributi.com
Gli importi del canone dovuto possono essere versati tramite il servizio di pagamento PagoPa, sul sito del Comune di Rivoli, nell’ambito dei Servizi on line.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l’importo del canone superi € 516,00 sarà facoltà dell’Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in massimo tre rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve comunque essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno; per importi superiori a € 516,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.4- 31.5 – 31.7 – 31.10.
Per le occupazioni relative al rilascio della concessione giornaliera di posteggi, il pagamento può essere effettuato anche non nell’immediatezza al momento dell’assegnazione del posteggio, purché avvenga entro e non oltre le ore 18.00 del giorno dell’assegnazione medesima.
Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,00.
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Esenzioni e riduzioni
E’ possibile concedere esenzioni o riduzioni del canone così come disposto dagli artt. 14 e 15 del Regolamento comunale
delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25 febbraio 2021 di “approvazione del regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenente al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e fiere”
delibera di Giunta Comunale n. 56 dell’11 marzo 2021 di “approvazione delle tariffe e del valore delle aree riferibili al canone per l’occupazione del suolo destinato a mercati e fiere”.
L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Rivoli con Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale n.58 del 12/6/2012 e modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 31/01/2017 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 del 20/07/2020, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, si applica dall’anno 2012.
Per disposizione legislativa, l’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
L’imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Rivoli
Modulazione della tariffa
-
Tipologia struttura
Tariffa di soggiorno (Euro)
alberghi
2,00
affittacamere, residence
2,00
ostelli
1,00
bed & breakfast
1,00
Locazioni Brevi
1,00
Modulistica:
Imposta di soggiorno dichiarazione annuale
Istruzioni imposta di soggiorno annuale
Dichiarazione trimestrale
Imposta di Soggiorno Modulo Esenzione
Istruzioni Modulo 21
Modello 21
Con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 27 FEBBRAIO 2023, sono state approvate, con decorrenza dal 1.01.2023, le seguenti aliquote:
SCAGLIONE REDDITO IRPEF |
ALIQUOTA ADD.COMUNALE |
0 – 15.000 € |
0,60% |
15.000 € – 28.000 € |
0,70% |
28.000 € – 50.000 € |
0,75% |
Oltre 50.000 € |
0,80% |
E’ confermata la soglia di esenzione dell’addizionale comunale irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile inferiori o pari a € 15.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l’addizionale al Comune, mentre i redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione, secondo i criteri di progressività sopraccitati. L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art.165 del T.U. delle imposte dirette (art.1 c.4 del D.Lgs. n.360/98). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, calcolato applicando l’aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Il saldo, calcolato nella misura del 70%, è determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell’anno, l’aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto.
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree publiche (COSAP)
Regolamento dell’imposta municipale unica (IMU)
Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF
Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Regolamento comunale per la disciplina delle entrate
Statuto dei diritti del contribuente del Comune di Rivoli
Dopo l’accesso al portale potrai:
– visualizzare la tua posizione tributaria, con l’elenco di immobili e utenze TARI;
– inviare dichiarazioni, variazioni e richieste di agevolazioni per i tributi comunali;
– visualizzare la situazione dei pagamenti eseguiti e in attesa
Aree Tematiche
- Ambiente
- Anagrafe e servizi demografici
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- Associazioni e Quartieri
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- Edilizia Privata
- Urbanistica
Informazioni Dirigente/Funzionario
Dott.ssa Tiziana CARGNINO
Dott.ssa Federica SCAVINO
e-mail: tributi@comune.rivoli.to.it
tel. 011/95.13.536 – fax 011/95.13.382
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