Commercio su aree pubbliche – Regolarità contributiva e fiscale degli operatori per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 (V.A.R.A. 2022)

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Regolarità contributiva e fiscale degli operatori per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020
(V.A.R.A. 2022)

Come è ormai noto agli operatori del settore, la Regione Piemonte, con provvedimento del 26/7/2010 (Deliberazione di Giunta nr. 20-380 del 26/7/2010), ha istituito l’obbligo per tutti coloro che esercitano il commercio su area pubblica di dimostrare, con cadenza annuale, la propria regolarità fiscale (comprovata dalla regolare presentazione del modello UNICO di dichiarazione dei redditi, salvi i casi di esenzione) e contributiva (comprovata dal regolare pagamento dei contributi INPS e, se dovuti, INAIL, salvi i casi di esenzione).

La Giunta Regionale con deliberazione n. 28 – 4676 del 18 febbraio 2022 ha stabilito il differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica e precisamente:
– ulteriore differimento alla data del 30 giugno 2022 dei termini per gli adempimenti previsti a carico degli operatori e dei Comuni per gli anni fiscali dal 2014 al 2019,
– differimento alla data del 30 giugno 2022 dei termini previsti per gli adempimenti a carico degli operatori e dei Comuni per l’anno fiscale 2020.


Si ricorda pertanto agli operatori del commercio su aree pubbliche che la documentazione deve essere presentata entro il 30 Giugno 2022 e il Comune provvederà al rilascio o al rinnovo dell’attestato.

Documentazione da produrre: l’ufficio non può più ricevere certificazioni rilasciate da altri enti, in quanto il cittadino ha la possibilità di attestare attraverso l’autocertificazione, sotto la propria responsabilità penale, ogni situazione amministrativa che lo riguarda. A questo scopo l’Ufficio ha predisposto un modello, allegato al presente avviso, che deve essere compilato in ogni sua parte dall’operatore che fa richiesta del VARA. Perché l’autocertificazione sia valida è obbligatorio occorre allegare fotocopia di un documento di identità valido.

Gli operatori che sono in possesso di VARA rilasciato negli anni precedenti devono allegarlo, ai fini dell’annotazione sullo stesso del rinnovo per gli anni 2021 e 2022

N.B. La documentazione deve essere prodotta direttamente all’Ufficio Protocollo comunale nei seguenti orari

– dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30
– il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Come è noto l’operatore che abbia autorizzazioni di più comuni ha l’obbligo di comprovare la regolarità contributiva e fiscale presso uno solo dei predetti Comuni, a sua scelta, fermo rimanendo che ogni Comune può rinnovare la validità esclusivamente dei VARA che ha direttamente rilasciato (e non di quelli rilasciati da altri Comuni!).

Nel caso in cui ci si avvalga di questa possibilità accordata dalla normativa si prega di dare notizia all’Ufficio Commercio di aver richiesto/ottenuto il VARA (per nuovo rilascio o rinnovo) presso un altro Comune mediante la compilazione dell’apposita casella contenuta nell’autocertificazione.

Solamente se si ricade in questa ipotesi é obbligatoria la trasmissione dell’autocertificazione tramite PEC all’indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it

Infine, nel caso di impresa ammessa al pagamento in forma rateale del debito contributivo occorre utilizzare il modello specifico, allegato al presente avviso.

IN SINTESI:

Chi è tenuto a richiedere il V.A.R.A. o il rinnovo dello stesso: tutti coloro che hanno iniziato l’attività di commercio su area pubblica entro il 28/02/2022.

Chiaramente i nuovi operatori, cioè coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 28/02/2022, sono tenuti ad attestare esclusivamente la regolare iscrizione alla C.C.I.A.A., all’I.N.P.S. e all’INAIL (se dovuta) utilizzando l’apposito modulo che per comodità si allega al presente avviso.

Che cosa si rischia in caso di inadempienza: coloro che non attestano la regolarità contributiva e fiscale entro la data prevista (30 Giugno) incorrono nella revoca dell’autorizzazione; la revoca a titolo definitivo è preceduta dalla sospensione per un massimo di 180 giorni, entro i quali l’operatore dovrà regolarizzare la propria posizione. A partire dal mese di Luglio l’ufficio avvierà il procedimento di sospensione dell’autorizzazione di coloro che non abbiano dimostrato la propria regolarità presentando l’autocertificazione.

Si ricorda che il V.A.R.A. è parte integrante dell’autorizzazione e deve essere conservato dall’operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell’attività.

Per ogni informazione aggiuntiva si invita a prendere contatto con l’ufficio Commercio (tel. 011 9511.885 – 884- 0119513429) solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
– lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16.00
– venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

1- Mod. dich. sost. notorietà rilascio VARA 2021 e 2022 2
2- Mod. dich. sost. notorietà per rilascio VARA 2021 – inizio attività tra 01-01-2021 e 28-02-2022
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3- Mod. dich. sost. notorietà rilascio VARA 2021 – Rateazione