IMU 2024

SCADENZE DI VERSAMENTO 2024
Le scadenze di versamento sono: acconto 17 giugno 2024 e saldo 16 dicembre 2024

Per la determinazione dell’imposta dovuta é possibile utilizzare l’apposito calcolatore in home page per il calcolo e la stampa del modello F24 necessario per il pagamento.

Sono confermate anche per l’annualità 2024 le disposizioni inerenti i termini di presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni ai fini IMU, nonché le aliquote IMU approvate nel corso del 2023.

DICHIARAZIONE IMU 2024

Dichiarazioni IMU 2024 : entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui è avvenuta la variazione per la quale è richiesto l’adempimento è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU. Non è necessario presentare la dichiarazione in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta, sono conoscibili dal Comune; a titolo esemplificativo in tutti i casi di acquisto o di vendita di immobili non è necessaria la dichiarazione.
La dichiarazione o comunicazione, sui modelli predisposti dall’Ente, è necessaria in caso di immobili ad uso abitativo locati a canone concordato o concessi in suo gratuito a parenti in linea retta di primo grado
Al seguente link sono reperibili i modelli per la comunicazione per immobili locati a canone concordato o concessi in uso gratuito:
https://secure.comune.rivoli.to.it/jportal/sprweb/JPModulo.doMVPG=SprRicercaProcedimentiCategoria&id=102&idc=1
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

MODELLI MINISTERIALI 

ESENZIONI IMU 2024
• immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);

Si rammenta che in caso di coniugi che hanno dimora e residenza in abitazioni di proprietà degli stessi situati in comuni diversi o nello stesso comune di Rivoli, l’esenzione si applica ad un solo immobile, opportunamente dichiarato dai soggetti. Nel caso in cui sia soddisfatto sia il requisito di residenza che di dimora abituale in entrambe le abitazione, gli stessi dovranno essere opportunamente comprovati con apposita documentazione (consumi luce,gas, acqua; dichiarazione del datore di lavoro ecc…);
• immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociale D.M. 22/4/08;
• immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
• immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
• terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
• terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
• immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
• immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
• immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
gli immobili di proprietà della Santa Sede;
• fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

RIDUZIONI IMU 2024
• riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato;
• riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
• riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
• riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
• riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

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Quali soggetti interessa => Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Obblighi dichiarativi => Per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale unica – IMU – restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari. La dichiarazione redatta su modelli approvati dal Ministero o su modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Quali immobili riguarda =>Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina l’imposta => La base imponibile per i fabbricati è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
La base imponibile per i terreni è data dal reddito domenicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio di ogni anno.

Determinazione-Valori-Aree-Edificabili-D.G.103_2012
Planimetria Zone Omogenee Aree Edificabili 2012

ALIQUOTE 2024

CODICE CATASTALE COMUNE DI RIVOLI H355

Tipologia immobile

Aliquota

Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)

6,00 per mille

detrazione € 200,00

(cod. tributo 3912)

Unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, inclusa di pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L’ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull’imposta dovuta, applicando l’aliquota deliberata dal Comune;

8,00 per mille

(cod. tributo 3918)

Unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale. L’ulteriore riduzione dell’imponibile del 50% (legge Stabilità 2016) è riconosciuta solo se: a) il contratto di comodato d’uso è registrato presso l’Agenzia delle Entrate; b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli; c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli. Dal 2019 l’ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo ed in presenza di figli minori.

10,60 per mille

(cod. tributo 3918)

 

Unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a studenti universitari di cui all’art. 5 comma 2-3 e per usi transitori di cui all’art. 5 comma 1 alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L’ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull’imposta dovuta, applicando l’aliquota del 10,6 per mille deliberata dal Comune.

10,60 per mille

(cod. tributo 3918)

Aliquota ordinaria per negozi, uffici, immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale, abitazioni aire che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa.

10,60 per mille

(cod. tributo 3918)

Aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

10,60 per mille

(cod. tributo 3916)

Terreni agricoli, ossia tutti i terreni agricoli e incolti ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali e di quelli ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55.

10,60 per mille

(cod. tributo 3914)

Fabbricati classati in categoria D (ad eccezione di quelli rurali strumentali all’attività agricola classati in D10).

10,60 per mille (3,00 per mille quota comune + 7,60 per mille quota stato)

(cod. tributo 3930 Comune – cod. tributo 3925 Stato)

Immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– esenti dal 2022 –

(cod. tributo 3939)

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art.13 comma 8 D.L.201/2011.

1,00 per mille

(cod. tributo 3913)

Come si versa => Il versamento in autoliquidazione dell’imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di Rivoli H355 ed i seguenti codici tributo:

3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale per agricoltura
3914 terreni agricoli coltivati ed incolti
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
3925 quota statale fabbricati D
3930 quota comunale fabbricati D

Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Non si eseguono versamenti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta per ciascuna obbligazione tributaria risulti pari o inferiore a € 12,00.

PARTICOLARITA’

TERRENI: sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nelle aree montane e collinari, di cui alla Circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 (il Comune di Rivoli è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare con indicazione dei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55). Sono altresì esenti tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Resta pertanto inteso che i terreni incolti e quelli agricoli posseduti ma non condotti, da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, rimangono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Determinazione-Valori-Aree-Edificabili-D.G.103_2012
Planimetria Zone Omogenee Aree Edificabili 2012

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si ricorda che per i tributi versati in auto liquidazione, qualora non venga effettuato il relativo pagamento entro le scadenze fissate dalla normativa vigente o sia effettuato un versamento minore, è possibile regolarizzare la propria posizione contabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (è possibile a tale fine utilizzare il calcolatore “Calcolo IUC” presente sul sito), applicando le seguenti sanzioni ridotte al tributo non versato. Sull’imposta dovuta dovranno altresì essere conteggiati gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.

Tipologia ravvedimento operoso

Termine temporale

Sanzione applicabile

Ravvedimento «sprint»

Entro 14 giorni dalla scadenza

0,1% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento breve

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza

1,50% fisso

Ravvedimento medio

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza

1,67% fisso

Ravvedimento lungo o annuale

Se la regolarizzazione avviene entro 1 anni dall’omissione o dall’errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione

3,75% fisso

Ravvedimento extra lungo biennale

Se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dall’omissione o dall’errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione successivo all’omissione

4,29% fisso

Ravvedimento extra lungo quinquennale

Se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore e comunque entro i termini decadenziali per l’emissione dell’avviso di accertamento

5,00% fisso