MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEI MERCATI IN ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI DI CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE EPIDEMICA DA CORONA VIRUS
ORDINANZA N. 109 / 2020 DEL 17/03/2020
IL SINDACO
Visto il decreto legge 23/2/2020 nr. 6 recante: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti: Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge nr. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottati, rispettivamente, in data: – 23 febbraio 2020 – 25 febbraio 2020 – 1 marzo 2020 – 4 marzo 2020 – 8 marzo 2020 – 9 marzo 2020 – 11 marzo 2020
Dato atto che nel Comune di Rivoli sono attivi i seguenti mercati settimanali:
• mercato del Martedì dei Giardini Falcone e Borsellino di Via Sestriere • mercato del Mercoledì, attualmente collocato in via provvisoria in Via Nuova Collegiata, Via Rombò e Piazza Martiri della Libertà • mercato del Giovedì di Via Di Nanni • mercato del Giovedì di P.zza Repubblica • mercato del Venerdì di P.zza A. Moro, Via Colli e Via Cavour • mercato del Sabato di P.zza F.lli Cervi e vie limitrofe • mercato del Sabato di P.zza San Rocco
– il D.P.C.M. 11/3/2020 all’art. 1 comma 1 dispone: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”; – il D.P.C.M. 8/3/2020 all’art. 1, lettera o) prevede che, nello svolgimento delle attività commerciali il gestore deve garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
Rilevato che numerosi stalli di ogni mercato, essendo riservati all’esercizio della vendita nel settore non alimentare risultano per effetto delle citate disposizioni non utilizzabili dai rispettivi concessionari;
Ritenuto sussistenti le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali ed urgenti per assumere con le attribuzioni conferite dall’art. 50 comma 4 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
Ritenuto in particolare che dette misure debbano incentrarsi sulla necessità di evitare assembramenti suscettibili di favorire la diffusione del contagio da COVID 19 impedendo che si verifichino assembramenti di persone, e che a tal fine occorra creare una maggiore distanza tra i banchi attraverso una loro distribuzione nell’ambito dei posteggi dell’intera area di mercato e – ove se ne ravvisi l’indispensabilità – anche al di fuori di detta area, utilizzando gli spazi a disposizioni in aree immediatamente contigue
ORDINA
1) La sospensione dell’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (spunta) su tutti i mercati cittadini.
2) Alla Polizia Locale di disporre adeguato distanziamento tra i banchi, nonché, qualora se ne prospetti la necessità, di disporre una diversa collocazione degli stessi nell’ambito dell’area di ogni mercato e anche in aree normalmente non occupate e ad essa immediatamente contigue, in modo da evitare gli assembramenti di pubblico.
3) Nel mercato del mercoledì che i posteggi provvisoriamente disposti in P.zza Martiri della Libertà, lato Ovest, siano ricollocati in Via F.lli Piol e, ove occorra, sul lato Nord della Piazza, secondo le indicazioni della Polizia Locale.
4) Nel mercato del giovedì’ di Via Di Nanni che i posteggi attualmente occupati siano provvisoriamente spostati nell’area del piccolo piazzale adibito a parcheggio a lato di Via Di Nanni.
5) Nel mercato del venerdì che i posteggi dei produttori agricoli di Via Cavour siano provvisoriamente ricollocati in P.zza A. Moro secondo le indicazioni della Polizia Locale.
6) Che in tutti i mercati ciascun operatore abbia l’onere di porre in essere le misure indispensabili per garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti, sia all’atto della vendita che nell’attesa del servizio. A tal fine dovranno essere adottati gli accorgimenti indispensabili per separare fisicamente le persone, creando i necessari incanalamenti del flusso della clientela per impedire che le persone possano affiancarsi a distanza inferiore a 1 metro.
Per il mantenimento della distanza minima richiesta ogni esercente dovrà limitare il numero di addetti alla vendita in modo da consentire la disposizione del pubblico su file ordinate e assicurare, ove occorra, apposito personale incaricato a far rispettare la predetta distanza. In ogni caso le vendite possono essere effettuate a una sola persona alla volta; pertanto, sotto la responsabilità dell’esercente, ciascun acquirente non deve avere accompagnatori salvo casi di comprovata necessità per persone disabili.
DISPONE
1) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dello stesso ai fini della sua immediata esecutività, con efficacia sino alla revoca o alla modifica delle disposizioni adottate con D.P.C.M. 11/3/2020.
2) Che la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate a far rispettare la presente Ordinanza. INFORMA CHE
1 l’inosservanza del presente provvedimento, qualora non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
2 il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Renzo Caligara, Funzionario responsabile del Servizio Commercio nell’ambito della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino.
3 si può prender visione degli atti presupposti al presente provvedimento all’Ufficio Commercio, presso il Palazzo Municipale.
4 avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010,n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Lì, 17/03/2020
IL SINDACO TRAGAIOLI ANDREA