Pertanto a tutela del decoro e dell’igiene pubblica, i conducenti di cani su suolo pubblico o ad uso pubblico sono obbligati a:
1.ESSERE MUNITI DI SACCHETTI IN PLASTICA, CON O SENZA PALETTA, PURCHE’ IDONEI ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE E PROVVEDERE ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE PRODOTTE DAI CANI SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO (STRADE, MARCIAPIEDI, GIAR-DINI, AREE VERDI, AREE CANI, ECC.) E AL DEPOSITO NEI CESTINI O NEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA.
2.ESSERE MUNITI DI UN ADEGUATO RECIPIENTE (ES. BOTTIGLIETTA) CON ACQUA E LAVARE L’URINA PRODOTTA DALL’ANIMALE CONDOTTO SU STRADE, MARCIAPIEDI, MURI, INFISSI, VETRINE DI NEGOZI, PALI, ELEMENTI DI ARREDO URBANO, MANUFATTI IN GENERE, VETTURE.
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISPOSTI CON LA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA L’APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA UN MINIMO DI EURO 25,00 AD UN MASSIMO DI EURO 500,00.
Sono esclusi da tali obblighi esclusivamente le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipo-vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie. La vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata al Comando Polizia Locale.