OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO A DENARO COLLOCATI A MENO DI 500 M DAI LUOGHI SENSIBILI INDIVIDUATI DALLA LEGGE REGIONALE
AVVISO AGLI ESERCENTI
Ricordiamo che la legge regionale nr. 9 del 2/5/2017 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ha disposto il divieto di collocazione degli apparecchi per il gioco a denaro a distanza minore di 500m – misurata in base al percorso pedonale più breve – rispetto a una casistica di strutture individuate come luoghi sensibili. La disposizione di legge è stata approvata a tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire ogni forma di dipendenza patologica dal gioco a denaro.
Tale casistica comprende:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) centri di formazione per giovani e adulti;
c) luoghi di culto;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) istituti di credito e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) movicentro e stazioni ferroviarie.
Per quanto riguarda gli apparecchi per il gioco a denaro (le c.d. new slot o videolottery) ospitate negli esercizi commerciali o della ristorazione o dei circoli privati o comunque nell’ambito degli esercizi aperti al pubblico esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge – ad esclusione delle sale da gioco, per le quali l’art. 13 stabilisce scadenze diversificate – il termine per l’adeguamento (cioè: per la rimozione degli apparecchi che non soddisfino i limiti di distanza) scade il 20 Novembre p. v.
Decorso inutilmente tale termine si applicano le sanzioni previste dall’art. 11 della legge, comprese tra un minimo di 2.000 e un massimo di 6.000 euro per ogni apparecchio.
Al momento non è stata disposta proroga delle scadenze enunciate né si ha alcuna notizia della prossima approvazione di un provvedimento in questo senso.