Reddito di cittadinanza (Rdc) – Pensione di cittadinanza (Pdc)

REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc) – PENSIONE DI CITTADINANZA (Pdc)
Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro;
la Pensione di cittadinanza invece è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà il cui requisito essenziale è che tutti i componenti del nucleo familiare devono avere età pari o superiore ai 67 anni.
Chi può presentare la domanda?

  • Cittadini italiani e dell’Unione europea
  • Stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato
  • Familiari di un cittadino italiano dell’Unione europea

La domanda si può presentare

  • In modo cartaceo presso gli Uffici postali a partire dal 6 marzo 2019
  • On-line direttamente sul sito del Ministero al link www.redditodicittadinanza.gov.it
  • Presso i centri di Assistenza Fiscale Caf

Quali sono i requisiti?

  • Requisito essenziale per la domanda è avere presentato la Dichiarazione sostitutiva unica DSU ai fini ISEE

Cosa accade dopo la presentazione della domanda?
L’Inps comunicherà l’accoglimento o il rigetto tramite e-mail o sms; in caso di accoglimento attendere la successiva comunicazione delle Poste.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tutti i componenti del nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego o presso i patronati
Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
Se in corso di fruizione varia il nucleo familiare si perde il beneficio?
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc pena la decadenza dal beneficio. Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.