Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio della Città di Rivoli – Ulteriore posticipo dell’ accensione al 3 novembre 2022

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Richiamata la propria ordinanza n. 338 del 21/10/2022, con la quale, considerato che:

• l’attuale contesto internazionale ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas
naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell’adozione
di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei
consumi;
• le temperature registrate nell’area metropolitana di Torino dalle stazioni meteorologiche di Arpa
Piemonte nel mese di ottobre sono state superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle
previsioni meteorologiche, anche per la settimana successiva erano previste temperature al di
sopra della media stagionale del periodo;
• gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte
emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;
• nei giorni precedenti si era verificato, più volte consecutivamente, il superamento del valore
limite giornaliero del particolato atmosferico PM10 previsto dalla Direttiva UE;
è stata disposta La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul
territorio comunale, posticipandone l’accensione al 29/10/2022, con alcune eccezioni;


Rilevato che:
• a partire dal 27/10/2022 sono in vigore le limitazioni di 1° livello (semaforo arancione) di cui
all’ordinanza n. 266 del 09/09/2021, sia per quanto riguarda il traffico veicolare che per le altre
fattispecie di attività elencate nell’atto stesso, a seguito della previsione, da parte di ARPA
Piemonte, del superamento per tre giorni consecutivi del valore limite giornaliero di particolato
atmosferico PM10 previsto dalla Direttiva UE;
• le previsioni meteorologiche per i giorni a venire segnalano la persistenza di temperature
superiori alla media stagionale, fino al 2 novembre

si comunica un ulteriore posticipo dell’accensione al 3 novembre degli impianti termici ad uso riscaldamento come da ORDINANZA_348_2022

Si mantengono le eccezioni previste dalla precedente ordinanza, e precisamente:

a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido; copia informatica per consultazione

c) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

d) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;