Unioni civili

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l’Amministrazione ha attivato le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.
In particolare è già attivo un servizio di prenotazione telefonica (011/9513281 – 011/9513415) per fornire informazioni ai cittadini.
Le coppie, potranno compilare il modulo allegato ed inviarlo via e-mail all’indirizzo stato.civile@comune.rivoli.to.it oppure a mezzo PEC comune.rivoli.to@legalmail.it.
Verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’Ufficio Stato Civile in base alla data prescelta per la costituzione dell’Unione, salvo disponibilità.
IMPORTANTE: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile DEVE presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Torino, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (articolo 1 comma 10 Legge 76/2016).
 
Richiesta costituzione unione civile