CILA - comunicazione di inizio lavori edilizi

  • Servizio attivo

La CILA è una comunicazione asseverata da presentare prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 6 bis del dpr 380/01

A chi è rivolto

A chi deve eseguire lavori edili che rientrano nelle previsione dell'art. 6 bis del dpe 380/01

Rivoli

Chi può fare domanda

Presenta la comunicazione tramite professionista abilitato:
il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la comunicazione deve essere firmata da tutti i comproprietari;
l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni;
il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;
il rappresentante legale del proprietario;
il titolare di diritto di superficie;
l'usufruttuario nei limiti di cui all'art. 986 c.c.;
l'enfiteuta;
il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;
l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la la legge 3 maggio 1982, n. 203;
il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all'esercizio dell'attività in concessione;
il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;
avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.

Descrizione

Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 e disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Come fare

Presentazione dell'istanza telematica attraverso il portale MUDE PIEMONTE se residenziale e attraverso il portale nazionale IMPRESA IN UN GIORNO Suap Rivoli se non residenziale.

Cosa serve

La documentazione è specificata nella procedura on line MUDE PIEMONTE e/o SUAP RIVOLI Impresa in un giorno.

Tempi e scadenze

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione. Entro sessanta giorni il Comune può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Diritti di segreteria 52 euro

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Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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