La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, quando la persona sia risultata irreperibile;
- per cittadini stranieri per effetto per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
L'avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute all'ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
L'avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene d'ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno).
La posizione anagrafica della persona cancellata per irreperibilità può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.