In caso di adozione internazionale, se l’adozione è pronunciata all’estero il Tribunale dei Minori italiano dichiara efficace la sentenza straniera, e la cittadinanza decorre dalla data del decreto che la pronuncia all’estero. Se invece l’adozione è pronunciata in Italia con decreto del Tribunale dei Minori, la cittadinanza decorre dalla data della definitività della sentenza.
L’adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile e dell’atto di nascita; tale trascrizione non ha carattere costitutivo, ma esplica i suoi effetti con le decorrenze sopra specificate.
L’ufficiale di Stato Civile che riceve un decreto di adozione di minore straniero dal Tribunale dei Minorenni provvede alla sua trascrizione nei registri di nascita e alla trascrizione dell’atto di nascita del minore quindi annota l’adozione nell’atto di nascita trascritto.