SCIA in alternativa al permesso di costruire

  • Servizio attivo

In alternativa al PDC gli interventi elencati dall'art. 23 del D.P.R. 380/2001 possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio attività

A chi è rivolto

Il procedimento è rivolto a privati ed imprese che intendono effettuare gli interventi edilizi di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001

Rivoli

Chi può fare domanda

Può presentare domanda tramite professionista:
il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;
l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni;
il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;
il rappresentante legale del proprietario;
il titolare di diritto di superficie;
l'usufruttuario nei limiti di cui all'art. 986 c.c.;
l'enfiteuta;
il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;
l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la la legge 3 maggio 1982, n. 203;
il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all'esercizio dell'attività in concessione;
il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;
avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.

Descrizione

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Come fare

Presentazione dell'istanza telematica attraverso il portale MUDE PIEMONTE se residenziale e attraverso il portale nazionale IMPRESA IN UN GIORNO Suap Rivoli se non residenziale.

Cosa serve

La documentazione è specificata nella procedura on line MUDE PIEMONTE e/o SUAP RIVOLI impresa in un giorno.

Tempi e scadenze

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione. Entro sessanta giorni il Comune può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

diritti segreteria euro 100
costo di costruzione, oneri di urbanizzazione se dovuti

Accedi al servizio

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Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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