Commercio fisso - apertura grande struttura di vendita

  • Servizio attivo

Il procedimento riguarda l'apertura di una grande struttura di vendita

A chi è rivolto

Il procedimento è rivolto alle imprese che intendono aprire una grande struttura di vendita

Rivoli

Chi può fare domanda

REQUISITI OGGETTIVI
La sede d'esercizio deve rispettare i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla D.C.R. nr. 563-13414/1999 e s.m.i.

REQUISITI SOGGETTIVI

1.Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività' commerciale.

REQUISITI PROFESSIONALI
. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività' commerciale

Descrizione

Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti si intende per grande struttura di vendita l'esercizio con superficie superiore a 2.500 mq.

Le grandi strutture di vendita possono assumere ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 114/1998 la forma di un centro commerciale, nel quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale si indente quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per maggiori dettagli in merito alla classificazione dei centri commerciali si rimanda all'art. 6 della D.C.R. nr. 563-13414/1999 e seguenti modifiche e integrazioni.

L'apertura di una grande struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune. All'istanza devono essere allegati il progetto dell'intervento, le relazioni tecnico-progettuali ed economiche, asseverazioni, il certificato urbanistico, lo studio di impatto sulla viabilità ed eventuali autocertificazioni ed eventuali autocerificazioni e convenzioni o atti di impegno unilaterali già sottoscritti .

La domanda presentata al SUAP è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione Piemonte entro sessanta giorni dal completamento della documentazione richiesta a corredo della domanda.

Alla Conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto il Comune di Rivoli, la Provincia e la Regione. Possono altresì partecipare a titolo consultivo e senza diritto di voto i rappresentanti dei comuni contermini, i rappresentanti delle associaizoni dei consmatori, nonché delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappreesentative a livello regionale.

La conferenza dei serivizi si svolge in seduta pubblica e si conclude con la sottoscrizione del verbale finale da parte delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria. La deliberazione della cds relativa all'autorizzazione commerciale, adottata a maggioranza degli aventi diritto, costituisce presupposto del rilascio della stessa, nonchè parere vincolante per il suo rilascio.

In sede di cds viene valutata la conformità dell'insediamento commerciale rispetto ai criteri di programmazione urbanistica, di cui alla DCR nr. 563-13414/1999 e s.m.i. e il parere favorevole rilasciato dalla Regione subordina il rilascio dell'autorizzazione. Ulteriori dettagli riguardanti il procedimento sono contenuti nella DGR della Regione Piemonte nr. 43-29533 del 1/3/2000 e s.m.i.

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP

Tempi e scadenze

Decorso il termine vale il silenzio assenso. L'interessato ha tempo due anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, per attivare l'esercizio, pena la revoca del titolo.

120 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

L'apertura di una grande struttura di vendita è soggetta al versamento di oneri aggiuntivi, a norma dell'art. 3 della L.r. 28/1999. L'importo di quest'onere è determinato dall'autorità regionale in corso di procedimento e in relazione alla superficie di vendita per cui si richiede autorizzazione

Accedi al servizio

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Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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