Commercio fisso - autorizzazione a installazione ed esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti

  • Servizio attivo

Il procedimento riguarda il rilascio di autorizzazione a installazione ed esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti

A chi è rivolto

Il procedimento è rivolto alle imprese che intendono installare un impianto di distribuzione di carburanti

Rivoli

Chi può fare domanda

Ai sensi dell'art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i:
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

possesso dei requisiti professionali, di cui all'at. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., in caso di attività di vendita complementare a quella di carburanti riguardante i prodotti alimentari:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per le attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, salvo
cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti soggettivi, ovvero essere stato idoneo all'iscrizione avendo a suo tempo superato il relativo esame.
Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.
Ai cittadini stranieri comunitari e extracomunitari che intendono esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari o quella di somministrazione di alimenti e bevande in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica si applicano le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.
Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web regionale del commercio sezione requisiti professionali, in cui è possibile scaricare la relativa modulistica, cliccando il documento intitolato "Accesso immediato alla news del MISE con la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento", per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Descrizione

Per impianto stradale di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie (art. 3 L.R. n. 14/2004) e quindi l'insieme delle attività oil e di quelle non oil. Il soggetto, che richiede il rilascio dell'autorizzazione per l'avvio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico, deve dichiarare: i propri dati identificativi, la sussistenza dei requisiti morali ed eventualmente professionali, se trattasi di vendita di prodotti alimentari, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'impianto, il rispetto delle disposizioni del piano regolatore, delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, delle disposizioni relative alla tutela dei beni storici ed artistici, nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione Piemonte. L'attività, sia oil che non oil, può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione, che deve avvenire entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, termine entro il quale la stessa si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. Per ragioni di pubblico interesse, l'assenso illegittimamente formatosi può essere annullato, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune. Si evidenzia, inoltre, che il comune competente per territorio rilascia contestualmente, all'autorizzazione commerciale, la relativa concessione edilizia

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP. Indicativamente è necessario autocertificare la conformità alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni alla tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

Tempi e scadenze

Decorso il termine vige il silenzio assenso. L'interessato deve iniziare l'attività, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto, entro il termine fissato dal comune, pena revoca del titolo autorizzatorio.

90 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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