A chi è rivolto
Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze (prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218).