Le vendite di liquidazione possono essere effettuate dall'esercente dettagliante al fine di smaltire in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b. le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
c. le motivazioni della liquidazione;
d. le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualita' e quantita', dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
e. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attivita', cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresi' contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunita' di consentire la liquidazione.
La vendita di liquidazione non può, come durata, essere superiore ad un periodo di tre mesi e può essere effettuata in qualunque momento dell'anno.