A chi è rivolto
Destinatario del verbale
Contestazioni di verbali per violazione di regolamenti comunali
Destinatario del verbale
RICORSI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI – SCRITTI DIFENSIVI
I termini di notifica dei verbali per violazioni ai regolamenti comunali non contestati sono di 90 giorni.
Le funzioni inerenti all’istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al Comando del Corpo di Polizia Locale.
Dopo i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta, la sanzione non raddoppia e il verbale non diventa titolo esecutivo. Occorre attendere l’emissione dell’ordinanza ingiunzione.
Per le violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada si parla di scritti difensivi, come disposto dall’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’art. 11 del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative della città di Rivoli (Delib. C.C. n. 6 del 08/02/2001).
L’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice.
Lo scritto difensivo è proponibile alla sola Autorità competente a ricevere il rapporto e non al giudice di pace.
L’autorità competente è il Sindaco della Città di Rivoli – Corso Francia 98 – 10098 – RIVOLI
• Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni. Ricordare sempre che si deve sottoscrivere lo scritto difensivo.
• Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.
• Se si ritiene necessario si può richiedere l’audizione personale.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace di Torino) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
RICORSI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI – SCRITTI DIFENSIVI
Per le violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada si parla di scritti difensivi, come disposto dall’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’art. 11 del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative della città di Rivoli (Delib. C.C. n. 6 del 08/02/2001).
L’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
L’autorità competente è il Sindaco della Città di Rivoli – Corso Francia 98 – 10098 – RIVOLI
• Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni. Ricordare sempre che si deve sottoscrivere lo scritto difensivo.
• Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.
• Se si ritiene necessario si può richiedere l’audizione personale.