Costituzione di unione civile

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Celebrare un'unione civile

A chi è rivolto

La richiesta di costituzione di unione civile può essere presentata da chiunque, residente o non residente.

Rivoli

Descrizione

L’unione civile è stata istituita dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 attraverso cui due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Come fare

I richiedenti dovranno compilare la richiesta di costituzione dell’unione civile e potranno consegnarla, unitamente ai propri documenti di riconoscimento, all’Ufficio protocollo o inviarla tramite PEC.

Presentata la richiesta verrà dato appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale.

Dal processo verbale dovranno decorrere 30 giorni prima di poter costituire l’unione civile per la verifica dei requisiti da parte dell’ufficiale di stato civile.

Ai fini della costituzione dell’unione civile sono cause impeditive:

  • la sussistenza di un precedente matrimonio o di una precedente unione civile;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità mentale (c.d. interdizione giudiziale);
  • la sussistenza dei rapporti parentali previsti dall’art. 87 c.c. come impeditivi al matrimonio;
  • la condanna definitiva per omicidio (consumato o tentato) di una parte nei confronti del coniuge/u.c. dell’altra parte.

Cosa serve

  • Richiesta di costituzione dell’unione civile debitamente compilata;
  • documenti di riconoscimento delle parti.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile DEVE presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.

La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Torino, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Modulo per richiesta di costituzione di unione civile

Modulo per richiesta di costituzione di unione civile

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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