A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:
Persone disabili in possesso di patente e guida di veicoli speciali
- Siano residenti nel Comune di Rivoli;
- Siano titolari di contrassegno “Invalidi a tempo indeterminato” (o con scadenza pari a cinque anni)
- Non dispongano di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d’uso degli stessi.
- Siano titolari di patente di guida speciale per le persone invalide;
- Dispongano di un veicolo a loro idoneo, cioè veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
Persone disabili che non guidano l’auto
- Siano residenti nel Comune di Rivoli;
- Siano titolari di contrassegno “Invalidi a tempo indeterminato” (o con scadenza pari a cinque anni)
- Non dispongano di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare presso cui la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d’uso degli stessi.
- Abbiano certificazioni mediche rilasciate dall'ASL e/o dall'INPS riportanti le seguenti diciture o simili che identificano l'invalidità del 100% (o equivalente come indicato da regolamento).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati con la produzione, insieme alla domanda, di copia della documentazione attestante gli stati dichiarati.
Nel caso il richiedente abbia un'invalidità inferiore al 100% potrà chiedere invece l'istituzione di uno stallo generico. Il Comune verificherà il rispetto degli standard urbanistici e la presenza si stalli generici in zona e nel caso provvederà alla realizzazione.
NOTA BENE:
Per tutti quei casi per i quali, ai sensi del presente Regolamento, non si è titolati a chiedere l’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato, si ricorda che la fermata dei veicoli, ai sensi dell’art. 157 del codice della Strada, è consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.
Chi può fare domanda
Il beneficiario o un suo delegato.