Polizia amministrativa - apertura locali di pubblico spettacolo

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Polizia amministrativa - apertura locali di pubblico spettacolo

A chi è rivolto

REQUISITI MORALI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza

REQUISITI OGGETTIVI
Il/i locali oggetto di autorizzazione debbono essere conformi ai requisiti di sicurezza, con particolare riferimento ai profili antincendio, di sicurezza e conformità di tutti gli impianti, di sicurezza statica, di impatto acustico precisati nella normativa tecnica indicata nell'apposita sezione della presente scheda

Rivoli

Descrizione

Chi intende esercitare imprenditorialmente pubblici spettacoli o trattenimenti è soggetto al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco).
Per spettacoli e tratteminenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, il quale può assistervi passivamente o parteciparvi attivamente, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la pubblica autorità intervenga per garantire l'ordine e la pubblica incolumità.
Assume carattere imprenditoriale l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore, così come definito dall'articolo 2082 de Codice Civile, oppure organizzata dietro versamento di un corrispettivo per l'ingresso.
L'autorizzazione ad aprire un locale (luogo) di pubblico spettacolo non può essere concessa senza una preventiva verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza e della normativa sulla prevenzione incendi.
Il locale di pubblico spettacolo è inteso come l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi nonché servizi e disimpegni ad essi collegati - destinati allo spettacolo o al trattenimento.
Rientrano nella categoria dei locali di pubblico spettacolo:
- Teatri, cinematografi, cinema-teatri;
- auditori e sale convegno, ovvero locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- discoteche e sale da ballo ovvero locali destinati a trattenimenti danzanti;
- locali di trattenimento ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
La verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.L.P.S. spetta ad un apposita commissione tecnica- la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (oppure la Commissione Provinciale per cinema teatri e spettacoli viaggianti di capienza con più di 1.300 spettatori o per i locali con capienza >5.000 spettatori) - e si articola, di norma, nell' espressione di un parere preventivo di fattibilità c.d. esame del progetto e nella successiva verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di quanto realizzato c.d."sopralluogo definitivo"nel corso del quale vengono spesso indicate misure e cautele inerenti la prevenzione.
Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, opportunamente documentata, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti, dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
E' inoltre importante ricordare che i locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200mq sono soggetti alla normativa relativa alla prevenzione incendi

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento dei diritti dovuti alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo nella misura di euro 500

Accedi al servizio

Svolgi le pratiche o consulta tutte le informazioni direttamente online sul portale Impresainungiorno.

Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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