A chi è rivolto
REQUISITI MORALI
Non possono esercitare l'attività coloro che:
1) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) sono sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o sono stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
ALTRI REQUISITI
Idoneità fisica attestata da certificato rilasciato da medico dell'ASL o da un medico militare o di polizia
Idoneità professionale rilasciato dalla Questura su parere di conformità della Commissione Tecnica-Provinciale per gli esplosivi
Nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.L. 27.07.2005, n. 144, convertito in L. 31.07.2005, n. 155
Chi può fare domanda
Può fare domanda il titolare di licenza per esercizio di attività di fochino. Se sprovvisti di firma digitale occorre appoggiarsi ad un professionista abilitato, che, su delega della ditta, può presentare la domanda in nome e per conto di questa.