Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio. Quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato (senza più allegare documentazioni nel caso in cui la normativa sia rimasta invariata), solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione dell'entità dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.