La richiesta di rateazione deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Comando di Polizia Locale.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 C.d.S. o del ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis C.d.S.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Comando P.L. adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, oppure decorso il predetto termine l'istanza si intende respinta. La notificazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà notificata con le modalità previste dall'art. 201 C.d.S.
Se l'istanza viene respinta il richiedente deve effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
In caso di accoglimento dell'istanza, il Comando P.L. provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e pertanto si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 203 (titolo esecutivo - messa a ruolo).
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00 fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00 fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00 Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.