Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di discendente da avo italiano (jure sanguinis)

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Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani residenti nel Comune di Rivoli.

Lo straniero di origine italiana residente all’estero deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.

Rivoli

Descrizione

Il cittadino straniero discendente di emigrato italiano può rivendicare il possesso della cittadinanza italiana. Infatti i discendenti degli emigranti italiani che non si sono naturalizzati stranieri e i cui figli hanno avuto attribuita la cittadinanza alla loro nascita jure soli nei paesi di antica emigrazione, e se non è intervenuta nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza, risultano in possesso di doppia cittadinanza: attribuita per nascita sul suolo straniero e italiana per discendenza (paterna fino al 01/01/1948 e successivamente anche materna). Possono quindi chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis dalla nascita.

Il cittadino presenta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la prescritta documentazione corredata di marca da bollo e sottoscritta davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione presso l’Ufficio di Stato Civile.

Per la complessità del procedimento è necessario contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.

Come fare

Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.

Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano dove nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  7. certificato di residenza;
  8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all’estero, avrà un timbro d’ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all’Italia.  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l’Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
  9. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

I documenti di cui ai punti da 1 a 5 devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta la catena di discendenza: dall’avo, cioè il parente emigrato dall’Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue, e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi in cui l’avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un’eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza, o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell’istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

Discordanze tra gli atti presentati

Nel caso in cui ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità straniera.

Modulo per istanza di cittadinanza per cittadini stranieri di ceppo italiano

Modulo per istanza di riconoscimento del possesso dello status italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano

Tempi e scadenze

180 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16,00 euro

Contributo Ministeriale di Euro 200, da versare alla Posta

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