La carta di identità elettronica può essere richiesta fino a sei mesi prima dalla scadenza della propria carta d'identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento).
Il cambio di residenza non costituisce motivo di rinnovo.
Il costo e' di euro 22,00 pagabili esclusivamente con carta Bancomat o carta di credito (se sprovvisti è possibile pagare in contanti recandosi presso un punto tabaccheria abilitato al sistema pagoPA dopo l'emissione dell'avviso di pagamento da parte dello sportellista).
La carta è consegnata da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla richiesta con la seconda parte dei codici PIN e PUK.
La carta cartacea non è più rilasciata se non in casi di estrema necessità da documentare in modo appropriato. Si rilascia la carta di identità cartacea solo ed esclusivamente per i casi di emergenza e cioè quando vi e' un evento improvviso tale per cui non è possibile aspettare l'arrivo della carta di identità elettronica ad esempio per i viaggi all'estero (in Italia il provvisorio della carta di identità elettronica e' accettato) e la richiesta va giustificata con documentazione valida (per esempio, prenotazione volo aereo).
Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):
- dieci anni per tutti i maggiorenni;
- cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i 18 anni;
- tre anni per i minori di età inferiore ai tre anni;
- tre anni per i richiedenti asilo (solo cartacea).
La data di scadenza della carta d’identità coincide con la data del compleanno dell’interessato nell’anno di scadenza
Rinnovo
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007 (ovvero rilasciate prima di luglio 2016), possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Si può richiedere una nuova Carta d'identità prima dei 6 mesi, solo in caso di: furto, smarrimento, deterioramento o a fronte di carta d'identità in formato cartaceo o elettronico di vecchia generazione.
Il cambio di residenza o indirizzo non comporta la sostituzione e/o l'aggiornamento della Carta d'identità che rimane valida fino alla scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992).
Smarrimento, furto o deterioramento
Per rifare la carta d'identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre presentare anche:
- la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l'originale deteriorato;
- un altro documento di riconoscimento.
Ricevuta della richiesta di rilascio della CIE
La ricevuta CIE, rilasciata al momento della richiesta presso gli sportelli Anagrafici, è da ritenersi documento di riconoscimento sul territorio nazionale in quanto la stessa reca le caratteristiche formali previste dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In merito alla modalità di verifica della ricevuta di richiesta della CIE attraverso il codice a barre bidimensionale QR Code, riportato alla destra della foto del titolare, si richiamano integralmente le istruzioni di cui all’allegato tecnico alla circolare ministeriale n.9/2019.
La ricevuta di richiesta di rilascio CIE può essere legittimamente utilizzata quale documento di riconoscimento anche nelle situazioni di urgenza (motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, viaggi sul territorio nazionale) nonché in occasione di consultazioni elettorali.