A chi è rivolto
1. Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossaria ovvero cineraria trasferisca la salma ivi destinata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma avrà diritto, a domanda, al seguente trattamento:
- se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla tumulazione della salma sarà rimborsata la metà del prezzo del loculo o della celletta al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
- se il trasferimento avviene dopo il quinto anno dalla tumulazione della salma, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
2. Non hanno diritto al rimborso di cui al comma precedente i concessionari di loculi siti nelle ultime due file delle costruzioni, i quali li lascino liberi per trasferire le salme tumulate in altri loculi municipali siti nelle prime file.
3. A tutti i concessionari verrà invece corrisposto, a domanda, il rimborso di cui al comma precedente se il loculo è lasciato libero:
- per tumulazione salma per altro tipo di sepoltura;
- per trasferimento salma nel Cimitero di altro Comune;
- per trasferimento salma in altro loculo, sito nella stessa fila, scopo avvicinamento ad altra salma.
4. Nel caso di restituzione al Comune di cripta, mai utilizzata o resasi libera, il concessionario avrà diritto al seguente trattamento:
- se la restituzione avviene entro il quinto anno dalla concessione, saranno rimborsati i due terzi del prezzo al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
- se la restituzione avviene entro il decimo anno dalla concessione, sarà rimborsata la metà del prezzo al momento della concessione.
- trascorsi dieci anni dalla concessione, il concessionario, i suoi eredi od aventi causa, non avranno diritto ad alcun rimborso.
5. Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati entro 5 anni dall'acquisto, si farà luogo al rimborso nella misura del 75% della tariffa in vigore, per analoghe concessioni, al momento della presentazione della domanda di rimborso.