Rimborso del prezzo di un loculo o celletta

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Rimborso del prezzo di un loculo o celletta

A chi è rivolto

1. Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossaria ovvero cineraria trasferisca la salma ivi destinata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma avrà diritto, a domanda, al seguente trattamento:

  • se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla tumulazione della salma sarà rimborsata la metà del prezzo del loculo o della celletta al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
  • se il trasferimento avviene dopo il quinto anno dalla tumulazione della salma, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

2. Non hanno diritto al rimborso di cui al comma precedente i concessionari di loculi siti nelle ultime due file delle costruzioni, i quali li lascino liberi per trasferire le salme tumulate in altri loculi municipali siti nelle prime file.

3. A tutti i concessionari verrà invece corrisposto, a domanda, il rimborso di cui al comma precedente se il loculo è lasciato libero:

  • per tumulazione salma per altro tipo di sepoltura;
  • per trasferimento salma nel Cimitero di altro Comune;
  • per trasferimento salma in altro loculo, sito nella stessa fila, scopo avvicinamento ad altra salma.

4. Nel caso di restituzione al Comune di cripta, mai utilizzata o resasi libera, il concessionario avrà diritto al seguente trattamento:

  • se la restituzione avviene entro il quinto anno dalla concessione, saranno rimborsati i due terzi del prezzo al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
  • se la restituzione avviene entro il decimo anno dalla concessione, sarà rimborsata la metà del prezzo al momento della concessione.
  • trascorsi dieci anni dalla concessione, il concessionario, i suoi eredi od aventi causa, non avranno diritto ad alcun rimborso.

5. Nel caso di restituzione al Comune di loculi concessi a viventi per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati entro 5 anni dall'acquisto, si farà luogo al rimborso nella misura del 75% della tariffa in vigore, per analoghe concessioni, al momento della presentazione della domanda di rimborso.

Rivoli

Descrizione

Il rimborso del prezzo del loculo o di celletta è previsto dall'art.36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rivoli, qualora il concessionario del loculo o della celletta trasferisca la salma ivi destinata in altra sede.

Dopo aver fatto gli accertamenti necessari il funzionario provvederà alla redazione di un atto amministrativo per autorizzare il rimborso ch trasmetterà al dirigente prima e poi all'ufficio ragioneria. Dopo l'iter previsto dalla legge l'ufficio ragioneria provvederà a rimborsare la somma prevista.

Come fare

Utilizzare la modulistica proposta e inviare via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune o consegnarla all'Ufficio protocollo.

Tempi e scadenze

90 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16,00 euro

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