A chi è rivolto
1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. L'istanza di variazione dovrà essere accompagnata da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda.
4. In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà versare all'Amministrazione un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore.