In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
La redazione delle DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambi i casi il notaio conserva l’originale;
- presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno);
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).