Dichiarare la convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Il servizio consente di dichiarare la convivenza di fatto

A chi è rivolto

  • Per poter istituire una Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
  • essere maggiorenni:
  • convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
  • avere un legame affettivo stabile;
  • prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Rivoli

Chi può fare domanda

Gli interessati.

Descrizione

La legge 20 maggio 2016, n. 76 riconosce e disciplina la convivenza di fatto che può essere costituita da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.

Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già convivere nella stessa abitazione ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

In base alla nuova legge i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Il contratto di convivenza

Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Come fare

Si presenta una richiesta all'Ufficoi Anagrafe.

Se i soggetti interesati non hanno la stessa residenza anagrafica, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

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Cosa serve

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto presentando i seguenti documenti:

  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

Dichiarazione di convivenza di fatto

Modulo per dichiarazione di convivenza di fatto

DICHIARAZIONE DI DESIGNAZIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO

DESIGNAZIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO QUALE RAPPRESENTANTE per le decisioni in materia di salute, in caso di morte e altro stabilito tra le parti.

Tempi e scadenze

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Costi

GRATUITO

Registrazione e cancellazione gratuita.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta ad avvenuta registrazione.

Accedi al servizio

Palazzo Comunale

Da novembre del 2002 il Comune di Rivoli si è trasferito presso la sede di corso Francia.
Gli orari indicati si riferiscono all’accesso alla struttura. Si invita a verificare, per ciascun ufficio, gli orari di apertura al pubblico.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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