Affitto di cabina in esercizio di estetista

  • Servizio attivo

Affitto di cabina in esercizio di estetista

A chi è rivolto

REQUISITI SOGGETTIVI MORALI
Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 (ora art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell'art. 2 del D.P.R. 252/1998:
per la ditta individuale: titolare
Per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell'organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative

REQUISITI SOGGETTIVI PROFESSIONALI

Qualificazione professionale di estetista.

La qualificazione professionale di estetista si consegue ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 54/1992 dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso riconosciuto dalla Provincia presso ente accreditato dalla Regione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 -01- 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
E' considerata valida anche l'attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, svolta in qualità di titolare, socio prestatore d'opera e associato in partecipazione (parere C.R.A. del 14/07/2011, prot. 7431/16.03).

Rivoli

Descrizione

L'Amministrazione Comunale di Rivoli ha deciso di sostenere e proporre una nuova forma di lavoro congiunto tra operatori che utilizzino congiuntamente gli stessi beni aziendali, con evidenti vantaggi in termine di riduzione dei costi di gestione aziendali e possibilità di aumento dell'occupazione nel settore, con l'emersione dal "lavoro nero" di giovani imprenditori.

In quest'ottica la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 423 del 23/12/2014, che detta le linee guida per l'affido di poltrona o cabina e stabilisce le modalità di esercizio dell'attività come di seguito sinteticamente riassunte:

- il titolare di un esercizio di acconciatore/estetista già in attività può affidare l'utilizzo di una o più poltrone o cabine ad un altro operatore qualificato per l'esercizio di quell'attività, per esercitarla in modo autonomo

- i due soggetti stipulano un contratto in forma scritta registrato all'Agenzia delle Entrate

- il contratto deve contenere tutti i requisiti, limiti, modalità e contenuti dei rispettivi obblighi

- per iniziare la nuova forma di attività i due soggetti presentano una comunicazione congiunta al Comune mediante lo Sportello Unico delle Attività Produttive con l'utilizzo del portale telematico "Impresa in un giorno"

- la comunicazione consente l'immediato inizio dell'attività

- ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale rilascia regolare ricevuta fiscale

- l'esercizio dell'attività deve essere condotto in conformità a tutte le disposizioni in materia di edilizia, igiene e sanità, sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti presenti e a tutte le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo approvate con la deliberazione n. 423 del 23/12/2014 della Giunta Comunale.

E' possibile quindi svolgere l'attività di estetista, qui di seguito descritta, con la modalità di affido di cabina.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla legge 1/90 e l.r. 54/ e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 -10- 1986, n. 713.
L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico é aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 1/1990, art. 10. Da ultimo vedi Decreto 12 maggio 2011, n. 110: regolamento di attuazione dell'art. 10, comma1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (G.U. n. 163 del 15/07/2011)
L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, é subordinato al possesso della qualificazione professionale.
L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
Non é ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP.

Per l'esercizio dell' attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività attraverso lo sportello telematico www.impresainungiorno.gov.it. A tal fine occorre disporre di una casella di posta elettronica certificata e di firma digitale, in proprio o attraverso un procuratore

Alla s.c.i.a. devono essere allegati:

- Comunicazione congiunta titolare esercizio e affidatario, di affido di cabina redatta sulla modulistica disponibile in questo procedimento

- Copia del contratto di affido cabina registrato all'Agenzia delle Entrate

- Planimetria dettagliata dei locali ( in scala 1:100) datata e con firma congiunta dei due operatori atta a rappresentarne il layout con l'individuazione della/e postazioni / cabine oggetto dell'affido e delle porzioni interessate dalla specifica attività

- Elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari

- Copia attestato di qualifica professionale dell'affidatario

Modello per comunicazione di affido di poltrona o cabina

Modello per comunicazione congiunta di affido di poltrona di acconciatore o cabina di estetista

Tempi e scadenze

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione. Entro sessanta giorni il Comune può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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