A chi è rivolto
REQUISITI SOGGETTIVI MORALI
Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 (ora art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell'art. 2 del D.P.R. 252/1998:
per la ditta individuale: titolare
Per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell'organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative
REQUISITI SOGGETTIVI PROFESSIONALI
Abilitazione professionale di acconciatore.
L'abilitazione professionale di acconciatore si consegue ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005 dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame tecnico- pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso riconosciuto dalla Provincia presso ente accreditato dalla Regione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento presso un' impresa di acconciatura;
b) di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di acconciatura seguito da un periodo di un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura e seguito da un apposito corso riconosciuto di formazione teorica;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di inserimento presso una impresa di acconciatore seguito dal corso di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata svolto in qualità di titolare, socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
E' considerata valida anche l'attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, svolta in qualità di associato in partecipazione (parere C.R.A. del 14/07/2011, prot. 7431/16.03).
Ai cittadini ed alle società di stati appartenenti all'Unione europea costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea si applica la normativa nazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche.
Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione Europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it).