Altre attività - apertura, trasferimento in altra sede o subingresso in esercizio di acconciatore

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Altre attività - apertura, trasferimento in altra sede o subingresso in esercizio di acconciatore

A chi è rivolto

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali, in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
Non è consentito l'esercizio in via esclusiva presso il domicilio del cliente o presso la sede da questi indicata: l'attività deve avvenire in via principale infatti in locali appositamente predisposti: i regolamenti comunali possono disporre delle deroghe a tale principio prevedendo delle ipotesi del tutto particolari ed eccezionali (malattia, matrimoni, preparazione di spettacoli teatrali ecc).
È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Lo svolgimento dell'attività di acconciatore, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, é subordinato al possesso della abilitazione professionale

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatura

Nel caso di impresa (individuale o società) con più unità locali, deve essere nominato un responsabile tecnico per ogni unità. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali o più imprese. Dal punto di vista strettamente normativo non esiste infatti un divieto formale a che la stessa persona venga nominata responsabile tecnico di più imprese. E' evidente tuttavia che esiste un impedimento sostanziale di fatto derivante dagli obblighi di presenza posti in capo al responsabile tecnico.
Nel caso pertanto in cui la stessa persona sia nominata responsabile tecnico di più imprese, occorre che il Comune verifichi che gli esercizi presso cui è nominata svolgano l'attività in orari diversi e tra loro complementari, con esclusione di ogni sovrapposizione.

Requisiti Oggettivi
La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti:
dal Regolamento Comunale per l'attività di acconciatura, anche dal punto di vista dei requisiti igienico sanitari
dal regolamento comunale di Polizia urbana
dal regolamento di igiene
dal regolamento Edilizio
dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso

Requisiti Soggettivi Morali
Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell'art. 2 del D.P.R. 252/1998:
per la ditta individuale: titolare
per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell'organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative
Con l'entrata in vigore dell'art. 85 del D.lgs 159/2011, tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al direttore tecnico se diverso dal titolare o da un socio.

Requisiti professionali

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale.
L'abilitazione professionale deve essere posseduta da un soggetto che dimostri un vincolo stabile con l'impresa (titolare, socio prestatore d'opera o soggetto nominato responsabile tecnico) e deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

L'abilitazione professionale di acconciatore si consegue ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005 dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame tecnico- pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso riconosciuto dalla Provincia presso ente accreditato dalla Regione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento presso un' impresa di acconciatura;
b) di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di acconciatura seguito da un periodo di un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura e seguito da un apposito corso riconosciuto di formazione teorica;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di inserimento presso una impresa di acconciatore seguito dal corso di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata svolto in qualità di titolare, socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
E' considerata valida anche l'attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, svolta in qualità di associato in partecipazione (parere C.R.A. del 14/07/2011, prot. 7431/16.03).

Ai cittadini ed alle società di stati appartenenti all'Unione europea costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea si applica la normativa nazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche.

Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione Europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it).

Rivoli

Descrizione

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
Non é ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere accompagnata da:
- Planimetria in scala 1/100, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e indicazione delle postazioni di lavoro, timbrata e firmata dal titolare in nr. 3 copie (di cui una, timbrata dall'Ufficio, deve essere trattenuta dall'interessato)
- elencazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all'atto della presentazione della presente dichiarazione;
- descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili all'atto della presentazione della presente dichiarazione
- copia attestato di qualifica professionale del richiedente o del direttore tecnico

Tempi e scadenze

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione. Entro sessanta giorni il Comune può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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