A chi è rivolto
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
Nel caso di impresa (individuale o società) con più unità locali, deve essere nominato un responsabile tecnico per ogni unità. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali o più imprese. Dal punto di vista strettamente normativo non esiste infatti un divieto formale a che la stessa persona venga nominata responsabile tecnico di più imprese. E' evidente tuttavia che esiste un impedimento sostanziale di fatto derivante dagli obblighi di presenza posti in capo al responsabile tecnico.
Nel caso pertanto in cui la stessa persona sia nominata responsabile tecnico di più imprese, occorre che il Comune verifichi che gli esercizi presso cui è nominata svolgano l'attività in orari diversi e tra loro complementari, con esclusione di ogni sovrapposizione.
REQUISITI SOGGETTIVI MORALI
Inesistenza di cause di divieto, sospensione, decadenza di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 (ora art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159) (antimafia).
I soggetti nei cui confronti devono essere accertata tale condizione sono indicati nell'art. 2 del D.P.R. 252/1998:
per la ditta individuale: titolare
Per le società: tutti i soci per le s.n.c., soci accomandatari per le s.a.s. e s.a.p.a., di tutti i componenti dell'organo di amministrazione per le s.r.l, le s.p.a. e le cooperative
Con l'entrata in vigore dell'art. 85 del D.lgs 159/2011, tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al responsabile tecnico se diverso dal titolare o da un socio.
REQUISITI SOGGETTIVI PROFESSIONALI
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.
La qualificazione professionale deve essere posseduta da un soggetto che dimostri un vincolo stabile con l'impresa (titolare, socio o soggetto nominato responsabile tecnico) e deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
La qualificazione professionale di estetista si consegue ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 54/1992 dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso riconosciuto dalla Provincia presso ente accreditato dalla Regione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 -01- 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
E' considerata valida anche l'attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, svolta in qualità di titolare, socio prestatore d'opera e associato in partecipazione (parere C.R.A. del 14/07/2011, prot. 7431/16.03).