La possibilità di presentare domanda per l'assegnazione di alloggio di edilizia sociale anche al di fuori dei periodici Bandi Pubblici, è prevista dal vigente Regolamento Comunale in materia sopra citato, dall’art. 6 del Regolamento Regionale 12/R approvato con DPGR del 4/10/11 e s.m.i. e dall’art. 10 della Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. per l’edilizia sociale.
La domanda viene analizzata dalla Commissione Emergenza Abitativa (CEA) prevista dal Regolamento comunale, previa istruttoria da parte dell’Ufficio emergenza abitativa.
Nel caso di ammissione della domanda e dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 12 del Regolamento, il richiedente è inserito nella Graduatoria comunale per l’emergenza abitativa per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale.
Gli alloggi di edilizia sociale da destinare a situazioni di emergenza abitativa non possono eccedere il 50% del totale delle assegnazioni effettuate durante l’anno solare.