A chi è rivolto
REQUISITI SOGGETTIVI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Le licenze di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti
REQUISITI OGGETTIVI
L'immobile da destinare ad agriturismo deve avere una destinazione urbanistica rurale
Devono essere assicurati i requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 9/4/1994 per le attività ricettive turistico-alberghiere
Devono inoltre essere assicurati i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività ricettiva e/o per la produzione di alimenti. In particolare:
Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31", come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.
Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto", come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8.
Qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare all'ASL TO3 una Notifica sanitaria relativa alla sicurezza alimentare dei cibi messi a disposizione degli ospiti.