La deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico deve essere autorizzata dal Comune. Essa può riguardare attività di cantieri stradali o edili oppure manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 52/2000, dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24 - 4049 del 27.06.2012 e dal Regolamento acustico comunale.
A seconda della sorgente di rumore, della zona cittadina in cui essa è ubicata, degli orari e del livello di emissione sono previste tre fattispecie:
- attività che possono essere svolte senza autorizzazione;
- attività che possono essere autorizzate secondo procedura semplificata (senza presentazione di documento di valutazione previsionale di impatto acustico);
- attività che devono essere autorizzate secondo procedura ordinaria (con presentazione di documento di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica).