A chi è rivolto
Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Le scadenze di versamento sono: acconto 16 giugno 2025 e saldo 16 dicembre 2025
Per la determinazione dell’imposta dovuta è possibile utilizzare l’apposito calcolatore in home page per il calcolo e la stampa del modello F24 necessario per il pagamento.
Le aliquote IMU 2025 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n.63/2024, con conferma delle aliquote dello scorso anno ad eccezione degli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato, per i quali è stata ridotta l’aliquota allo 0,52%.
Sono confermate anche per l’annualità 2025 le disposizioni inerenti i termini di presentazione delle dichiarazioni/comunicazioni ai fini IMU,
Dichiarazioni IMU 2025 : entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui è avvenuta la variazione per la quale è richiesto l’adempimento è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU. Non è necessario presentare la dichiarazione in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta, sono conoscibili dal Comune; a titolo esemplificativo in tutti i casi di acquisto o di vendita di immobili non è necessaria la dichiarazione.
La dichiarazione o comunicazione, sui modelli predisposti dall’Ente, è necessaria in caso di immobili ad uso abitativo locati a canone concordato o concessi in suo gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Al seguente link sono reperibili i modelli per la comunicazione per immobili locati a canone concordato: https://www.comune.rivoli.to.it/content/search?SearchText=imu
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Si rammenta che in caso di coniugi che hanno dimora e residenza in abitazioni di proprietà degli stessi situati in comuni diversi o nello stesso comune di Rivoli, l’esenzione si applica ad un solo immobile, opportunamente dichiarato dai soggetti. Nel caso in cui sia soddisfatto sia il requisito di residenza che di dimora abituale in entrambe le abitazione, gli stessi dovranno essere opportunamente comprovati con apposita documentazione (consumi luce,gas, acqua; dichiarazione del datore di lavoro ecc…);
Vai al calcolatore per l’anno 2025
Quali soggetti interessa => Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Obblighi dichiarativi => Per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale unica – IMU – restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari. La dichiarazione redatta su modelli approvati dal Ministero o su modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Quali immobili riguarda =>Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina l’imposta => La base imponibile per i fabbricati è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
La base imponibile per i terreni è data dal reddito domenicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio di ogni anno.
CODICE CATASTALE COMUNE DI RIVOLI H355
Tipologia immobile | Aliquota |
Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) | 0,60% detrazione € 200,00 (cod. tributo 3912) |
Unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, inclusa di pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L’ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull’imposta dovuta, applicando l’aliquota deliberata dal Comune; | 0,52% (cod. tributo 3918) |
Unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale. L’ulteriore riduzione dell’imponibile del 50% (legge Stabilità 2016) è riconosciuta solo se: a) il contratto di comodato d’uso è registrato presso l’Agenzia delle Entrate; b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli; c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli. Dal 2019 l’ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo ed in presenza di figli minori. | 1,06% (cod. tributo 3918)
|
Unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a studenti universitari di cui all’art. 5 comma 2-3 e per usi transitori di cui all’art. 5 comma 1 alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L’ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull’imposta dovuta, applicando l’aliquota del 10,6 per mille deliberata dal Comune. | 1,06% (cod. tributo 3918) |
Aliquota ordinaria per negozi, uffici, immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale, abitazioni aire che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa. | 1,06% (cod. tributo 3918) |
Aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. | 1,06 % (cod. tributo 3916) |
Terreni agricoli, ossia tutti i terreni agricoli e incolti ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali e di quelli ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55. | 1,06% (cod. tributo 3914) |
Fabbricati classati in categoria D (ad eccezione di quelli rurali strumentali all’attività agricola classati in D10). | 1,06% (0,3 %quota comune + 0,76% quota stato) (cod. tributo 3930 Comune – cod. tributo 3925 Stato) |
Immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. | – esenti dal 2022 – (cod. tributo 3939) |
Fabbricati rurali strumentali di cui all’art.13 comma 8 D.L.201/2011. | 0,1% (cod. tributo 3913) |
Come si versa => Il versamento in autoliquidazione dell’imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di Rivoli H355 ed i seguenti codici tributo:
3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale per agricoltura
3914 terreni agricoli coltivati ed incolti
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
3925 quota statale fabbricati D
3930 quota comunale fabbricati D
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.
Non si eseguono versamenti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta per ciascuna obbligazione tributaria risulti pari o inferiore a € 12,00.
TERRENI: sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nelle aree montane e collinari, di cui alla Circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 (il Comune di Rivoli è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare con indicazione dei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55). Sono altresì esenti tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Resta pertanto inteso che i terreni incolti e quelli agricoli posseduti ma non condotti, da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, rimangono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
Determinazione-Valori-Aree-Edificabili-D.G.103_2012
Planimetria Zone Omogenee Aree Edificabili 2012
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si ricorda che per i tributi versati in auto liquidazione, qualora non venga effettuato il relativo pagamento entro le scadenze fissate dalla normativa vigente o sia effettuato un versamento minore, è possibile regolarizzare la propria posizione contabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (è possibile a tale fine utilizzare il calcolatore “Calcolo IUC” presente sul sito), applicando le seguenti sanzioni ridotte al tributo non versato. Sull’imposta dovuta dovranno altresì essere conteggiati gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1/09/2024
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione applicabile |
Ravvedimento «sprint» | Entro 14 giorni dalla scadenza | 0,083% per ogni giorno di ritardo |
Ravvedimento breve | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza | 1,25% fisso |
Ravvedimento medio | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza | 1,39% fisso |
Ravvedimento lungo o annuale | Se la regolarizzazione avviene entro 1 anni dall’omissione o dall’errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione | 3,125% fisso |
Ravvedimento extra lungo quinquennale | Se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dall’omissione o dall’errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione successivo all’omissione | 3,57% fisso |
È possibile utilizzare il calcolatore Riscoltel con possibilità di stampare il modello F24 precompilato per il versamento, oppure prendere appuntamento con il Servizio tributi.
Rendita catastale dei fabbricati di proprietà e reddito domenicale dei terreni in possesso