Canone unico patrimoniale - CUP per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie

  • Servizio attivo

I soggetti titolari di autorizzazioni per l'occupazione suolo o per l'installazione di mezzi pubblicitari sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale

A chi è rivolto

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, di tutte le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge, l'uso pubblico.
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Servizio Tecnico - Lavori pubblici e viabilità, al quale è necessario fare riferimento per il rilascio degli atti autorizzativi.

Il canone è altresì dovuto per tutte le esposizioni pubblicitarie per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Comunale per gli impianti pubblicitari del Servizio Edilizia.

Rivoli

Chi può fare domanda

Soggetti che intendono occupare il suolo pubblico e installare mezzi pubblicitari

Descrizione

Il canone temporaneo per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee è da corrispondere al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione. Sarà facoltà del servizio o della società concessionaria che gestisce l'entrata, qualora l'importo del canone superi Euro 800,00, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate, con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 800,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,00 per i comuni oltre 20.000 abitanti. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L.160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale.
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Gli importi del canone dovuto possono essere versati tramite il servizio di pagamento PagoPa, presente sul sito del Comune di Rivoli, nell'ambito dei Servizi on line (pagamenti on-line Ica).

Le esenzioni o le riduzioni del canone sono espressamente indicate nel Regolamento Comunale e possono essere concesse a seguito di presentazione di apposita istanza.

Come fare

E' possibile effettuare il pagamento del canone tramite il servizio di pagamento PagoPa, presente sul sito istituzionale, nell'ambito dei Servizi on line (pagamenti on-line Ica), o a seguito ricevimento dell'apposita comunicazione di pagamento, da parte della società Ica, seguendo le istruzioni ivi indicate.

Cosa serve

Il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo e dell’installazione del mezzo pubblicitario o per effettuare qualsiasi altra forma di pubblicità, rilasciate dagli uffici comunali competenti

Modulo per richiesta di esenzione CUP

Modulo per richiesta di esenzione CUP (attività sociali e culturali)

Modulo per richiesta di riduzione CUP

Modulo per richiesta di riduzione CUP (attività non commerciali)

Cosa si ottiene

Informazioni e delucidazioni nel merito

Informazioni e delucidazioni nel merito inerenti le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo con recupero dei tributi non pagati e/o denunciati, possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, annullamento del provvedimento (ove previsto)

Tempi e scadenze

La scadenza di pagamento del canone per le occupazioni ed i mezzi pubblicitari permanenti è il 31 marzo di ciascuna annualità, ad eccezione delle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica, gas...), che possono versare, il relativo canone, alla scadenza del 30 aprile.

Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee e la pubblicità temporanea deve essere eseguito contestualmente al rilascio dell'atto di autorizzazione.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito