A chi è rivolto
L'assenza di una causa ostativa di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e seguenti modifiche e integrazioni (di seguito si riporta il testo di legge richiamato):
1.Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività' commerciale.
insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 nr. 159 (riguardanti cioè le misure di prevenzione di polizia)
affiliazione del circolo a un ente assistenziale riconosciuto dal Ministero dell'Interno
requisiti di ente privo di finalità di lucro ai sensi dell'art. 148 comma 8 del dpr 917/1986
requisiti di sorvegliabilità dei locali a norma dell'art.4 del d.m. 564/1992 (i locali di somministrazione devono essere situati all'interno della struttura; non devono avere accesso diretto dalla pubblica via; all'esterno dei locali non possono essere affisse insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione all'interno)
il circolo deve essere costituito da almeno 3 mesi
l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria di cui al Regolamento Regionale approvato con DPGR 3/3/2008 nr. 2/R recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale"