L'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27/7/1934, prevede che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi: la prima comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Con decreto del Ministro della Sanità in data 5/9/1994 è stato approvato, in attuazione del citato art. 216, l'elenco delle industrie insalubri, e la relativa classificazione alla quale deve attenersi, nella assegnazione all'elenco, l'autorità sanitaria locale.