Commercio fisso - Autorizzazione per apertura media struttura di vendita

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Il procedimento riguarda il rilascio di Autorizzazione per apertura media struttura di vendita

A chi è rivolto

- Requisiti Oggettivi - La sede dell'esercizio deve rispettare di rispettare gli indirizzi generali per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ed i criteri di programmazione, adottati con D.C.C. nr. 1 del 26/1/2011; valgono inoltre le prescrizioni e le modalità procedimentali stabilite dagli artt. 12,13,14,16,17,20,21,23,24,25,26,27,30 della D.C.R. del 29/10/1999 nr. 63-13414, come da ultimo modificata dalla D.C.R. 20/11/2012 nr. 191-43016 ad oggetto: Indirizzi Generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31/3/1998 nr. 114

-Requisiti Soggettivi Morali -
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. - Requisiti soggettivi professionali -
l'esercizio dell'attività è consentito a chi possa dimostrare di:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività' commerciale

Rivoli

Descrizione

L'apertura di una media struttura di vendita, compresi i centri commerciali, è soggetta ad autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti le medie strutture di vendita sono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq . L'attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione, che deve avvenire entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, termine entro il quale la stessa si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. In ogni caso l'interessato ha tempo un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di un ulteriore anno in caso di comprovata necessità, per attivare l'esercizio, pena la revoca del titolo.
Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura il richiedente dichiara:
" di essere in possesso dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
" il settore merceologico;
" l'ubicazione del locale;
" la superficie di vendita del locale;
" le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i.;
" di rispettare gli indirizzi generali per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ed i criteri di programmazione urbanistica, di cui alla D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 4, 8 D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., le medie strutture di vendita possono assumere la forma di un centro commerciale, nel quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Peraltro, per maggiori dettagli in merito alla classificazione dei centri commerciali si rimanda all'art. 6 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

Come fare

L'istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica attraverso il portale dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Cosa serve

L'elenco della documentazione da presentare è disponibile accedendo al portale SUAP

Tempi e scadenze

Decorso il termine di 90 gg vige il silenzio-assenso. L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga.

90 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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Palazzo Comunale

Sede del Comune di Rivoli dal 2022. In passato sede dello stabilimento Silma.

Corso Francia, 98

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
Lun
08:30 - 16:00
Mar
08:30 - 16:00
Mer
08:30 - 16:00
Gio
08:30 - 16:00
Ven
08:30 - 13:00
Valido dal 01/01/2024
Valido al 31/12/2099

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