Commercio su aree pubbliche - domanda rilascio tesserino vendita occasionale

  • Servizio attivo

Commercio su aree pubbliche - domanda rilascio tesserino vendita occasionale

A chi è rivolto

REQUISITI MORALI
Sono quelliprevisti dall'art. 71 del d.lgs.26/3/2010 nr. 59, i requisiti morali devono essere attestati dal titolare dell'attività (nel caso di ditta individuale) e dai legali rappresentanti e dall'eventuale preposto (nel caso di società).
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale

Rivoli

Descrizione

Riguarda l'attività esercitata sui cosiddetti "mercatini", così come definiti e individuati dal comma 1 dell'art. 11 bis della L.R. 28/99 s.m.i., in qualità di venditore occasionale, cioè non a titolo professionale.

La domanda é finalizzata al rilascio di un tesserino per la vendita occasionale

Il tesserino é rilasciato dal Comune di residenza del richiedente (o nel caso di richiedente residente in altre Regioni dal primo Comune della Regione Piemonte nel quale intende esercitare l'attività di vendita occasionale). Occorrono 2 marche da bollo da euro 16,00. La prima è apposta immediatamente sulla domanda di rilascio, la seconda dovrà essere consegnata all'operatore di sportello al momento del ritiro del tesserino e apposta sullo stesso

Come fare

Utilizzare la modulistica proposta e inviare via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune

Cosa serve

Modello Comap HOBBISTI in duplice originale; fotocopia documento d'identità del firmatario del modello; fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extra-UE; foto tessera recente da apporre sul tesserino per la vendita occasionale

Modulo per la domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale (hobbisti)

Modulo per la domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale (hobbisti) - Capo V bis Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i. (mod. COMAP HOBBISTI)

Tempi e scadenze

Il tesserino dura 1 anno dalla data di rilascio del tesserino o fino al raggiungimento del numero massimo di 18 partecipazioni ai mercatini se ciò non avviene entro un anno dal rilascio

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito