Dichiarare la convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Il servizio consente di dichiarare la convivenza di fatto

A chi è rivolto

  • Per poter istituire una Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
  • essere maggiorenni:
  • convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
  • avere un legame affettivo stabile;
  • prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Rivoli

Chi può fare domanda

Gli interessati.

Descrizione

La legge 20 maggio 2016, n. 76 riconosce e disciplina la convivenza di fatto che può essere costituita da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.

Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già convivere nella stessa abitazione ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

In base alla nuova legge i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Il contratto di convivenza

Le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.
Il notaio o l'avvocato che provvedono alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata hanno l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Come fare

Si presenta una richiesta all'Ufficoi Anagrafe.

Se i soggetti interesati non hanno la stessa residenza anagrafica, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

Cambio di residenza

Comunica al tuo Comune il cambio di residenza per te e per la tua famiglia anagrafica

Cosa serve

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto presentando i seguenti documenti:

  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

Dichiarazione di convivenza di fatto

Modulo per dichiarazione di convivenza di fatto

Tempi e scadenze

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Costi

GRATUITO

Registrazione e cancellazione gratuita.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta ad avvenuta registrazione.

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