Il contribuente che nel corso dell'anno precedente ha modificato la sua posizione tributaria ai fini IMU deve presentare al Comune, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di variazione IMU redatta su apposito modello approvato annualmente dal Ministero.
La dichiarazione IMU deve essere presentata allo sportello polifunzionale del Comune di Rivoli od inviata tramite raccomandata o per posta elettronica certificata, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU deriva da:
- acquisto o vendita di immobile (anche se solo per una quota parte) solo nei casi residuali ove i dati non siano rilevabili dalla banca dati informatizzata del catasto;
- costruzione, demolizione, ampliamento, cambio destinazione d'uso di un fabbricato qualora il dato non sia rilevabile dalla banca dati informatizzata del catasto;
- modifica di destinazione d'uso di un terreno (da agricolo a edificabile o viceversa);
- immobile merce, costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sia locato;
- modifica della quota di possesso dell'immobile (solo nel caso di locazione finanziaria);
- inagibilità, esenzioni.
Le variazioni devono risalire al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione IMU. L'attuale normativa prevede l'obbligo di dichiarazione esclusivamente per i casi in cui la variazione non è desumibile dagli atti catastali per cui, ad esempio, nel classico caso di compravendita riferita a unità immobiliari provviste di rendita catastale tale obbligo non esiste più. Il contribuente deve presentare la dichiarazione in duplice copia (1 per l'ufficio e 1 per la elaborazione meccanografica); affinché la dichiarazione possa essere accettata allo sportello deve rispettare le seguenti condizioni :
- essere presentata in duplice copia;
- essere debitamente firmata dal/i dichiarante/i;
- essere compilata nel frontespizio e in almeno un quadro immobili
Qualora un contribuente non fosse in grado di provvedere alla corretta compilazione, nemmeno in seguito alle spiegazioni fornite e alla consegna del modello di istruzioni ministeriali, per procedere al supporto alla compilazione occorre che il contribuente fornisca il titolo di proprietà o di possesso (atto notarile, denuncia successione, contratto di locazione finanziaria).
L' ufficio rilascia ricevuta della avvenuta presentazione della dichiarazione e riporta il numero e la data della ricevuta sui modelli presentati.
Non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU in caso di immobili pervenuti per successione in quanto l'Agenzia delle Entrate fornisce al Comune copia della denuncia stessa.
E' possibile reperire il modello di dichiarazione ministeriale aggiornato, anche collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate.
Nei casi in cui, nel corso dell'anno l'immobile abbia subito variazioni nella destinazione d'uso che comportino l'applicazione di un'aliquota ridotta o altre agevolazioni/esenzioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta da versare:
- aliquota agevolata per immobili concessi in uso gratuito;
- aliquota agevolata per immobili locati a canone agevolato ai sensi dell'art.2 c.3 e 4 Legge n.431/98;
- riduzione del 50% dell'imponibile per immobili inagibili;
- riduzione del 50% dell'imponibile per immobili di interesse storico;
- esenzioni di cui all'art.7 comma 1 del D. Lgs a), b), c) d) f) h) del D. Lgs. n.504/92
è possibile presentare, in sostituzione della dichiarazione Imu redatta sui modelli mMinisteriali, i relativi modelli di denuncia predisposti e messi a disposizione dal Servizio tributi.
La dichiarazione IMU che riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n.504 del 1992, che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori no profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Ministero, denominato "dichiarazione IMU enti non commerciali - Enc"