Dichiarazione tassa sui servizi indivisibili TASI

  • Servizio non attivo
Servizio attivo fino al 2020, anno di abolizione della TASI

Dichiarazione tassa sui servizi indivisibili – TASI

A chi è rivolto

A decorrere dall'annualità fiscale 2020 la tassa sui servizi indivisibili - TASI è stata abolita.
Restano ancora in carico ai contribuenti gli obblighi dichiarativi e di versamento per tutte le annualità pregresse e sino al 2019, che possono essere oggetto di controllo e verifiche da parte del servizio tributi, che può emettere, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione od il pagamento del relativo tributo avrebbero dovuto essere effettuati, un avviso di accertamento esecutivo per il recupero della tassa dovuta.
La dichiarazione della tassa sui servizi, istituita nel corso del 2014, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Rivoli

Descrizione

La dichiarazione tasi, così come indicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, deve essere presentata sul medesimo modello ministeriale approvato per la dichiarazione dell'Imu.
Si applicano altresì tutte le ulteriori disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU e relative istruzioni in quanto compatibili e le norme comunali del Regolamento IUC.
La dichiarazione della tassa sui servizi, istituita nel corso del 2014, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non sussiste obbligo dichiarativo TASI da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento per gli immobili, che ha già assolto in anni precedenti l'obbligo dichiarativo per i medesimi immobili ai fini IMU.

Dal 2016 la Tasi sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche per la quota in capo agli inquilini e occupanti che abbiano nell'unità abitativa in oggetto la residenza, è stata esentata: Il presupposto impositivo è stato pertanto limitato ai soli immobili diversi da quelli abitativi, ad eccezione di quelli tenuti a disposizione dal possessore.
Dall'annualità fiscale 2020 la TASI è stata abolita. Restano in capo al contribuente gli adempimenti dichiarativi e di assolvimento del pagamento per tutte le annualità sino al 2019, compreso.
Le annualità pregresse possono essere oggetto di controllo e verifiche da parte del servizio tributi, che può emettere un avviso di accertamento esecutivo per il tributo dovuto od l'irregolarità riscontrata, nel termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data nella quale la dichiarazione od il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

Come fare

Utilizzare la modulistica proposta e inviare via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune

Tempi e scadenze

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Ulteriori informazioni

Regolamento Imposta unica Comunale - IUC (fino al 31/12/2020)

Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32/2014 e s.m.i., disciplinante l'applicazione dei principali tributi locali, ossia imposta municipale sul possesso IMU, tassa sui servizi indivisibili TASI e tassa sui rifiuti TARI. In vigore sino al 2020, dal 2021 sostituito con i singoli regolamenti disciplinanti i diversi tributi

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