L'attuale normativa Imu prevede specifici casi di esenzione dell'imposta, alcuni dei quali soggetti ad obblighi dichiarativi:
Non sono soggette a dichiarazione le seguenti esenzioni dal pagamento dell'Imu :
- per le abitazioni principali (categorie catastali da A2 a A7) e le relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C62,C6 e C7 anche se iscritte unitariamente all'unità abitativa);
- per i terreni agricoli in aree montane e collinari, ricadenti nel Comune di Rivoli nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55;
Sono, invece, soggette a dichiarazione gli ulteriori casi di esenzione:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
-. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 articolo 7 del D.Lgs.
504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività
previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
- gli immobili merce destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale condizione ed a condizione che non siano locati.
Sia la sopravvenuta esenzione che l'eventuale cessazione dei requisiti di esenzione devono essere dichiarati tramite la dichiarazione IMU od i modelli messi a disposizione dal Comune, avendo cura di annotare la casistica nella quale si ricade.