L'ufficio tributi nella sua attività di controllo può emettere due tipi di provvedimenti, entro i termini di prescrizione di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione:
- avviso di accertamento in rettifica, nel caso in cui il contribuente ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti in modo infedele e/o ha effettuato un parziale od omesso versamento;
- avviso di accertamento d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti ed ha effettuato un parziale od omesso versamento.
I provvedimenti descritti debbono essere obbligatoriamente notificati al possessore od a un suo erede. Una volta ricevuto il provvedimento il contribuente ha differenti possibilità:
1. effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica (adesione al provvedimento) pagando le sanzioni sulla denuncia in misura ridotta ad un 1/3;
2. presentare entro 60 giorni dalla notifica idonea documentazione all'ufficio tributi, richiedendo l'eventuale annullamento o rettifica dell'avviso
3. richiedere l'accertamento con adesione su iniziativa del contribuente entro 60 giorni dalla notifica (solo per alcune fattispecie e deve essere motivato e prevede una sospensione dell'avviso di ulteriori 90 giorni);
4. proporre ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria avverso l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica;
5. richiedere al funzionario responsabile d'imposta/tributo in autotutela l'annullamento o la rettifica dell'avviso anche se il provvedimento è diventato definitivo (sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica).
L'ufficio in caso di mancato pagamento e assenza di ricorso, entro i termini sopra indicati, trasmette l'importo risultante insoluto alla società della riscossione coattiva, per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive per la riscossione del medesimo.
Nel caso di richiesta di rettifica, se dall'esame della documentazione fornita risulta effettivamente che la situazione reale del contribuente è diversa da quella notificata con l'avviso, l'ufficio provvede ad emettere un provvedimento con cui rettifica o annulla l'avviso originario; in caso contrario viene comunicato al contribuente che l'avviso non verrà modificato e che quindi rimangono inalterati importi e termini di versamento.
Nel caso di pagamento nei termini, l'ufficio verifica la congruità dei versamenti e in caso affermativo archivia il procedimento.
Nel caso di ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria, con le modalità e scadenze indicate nell'avviso di accertamento, viene trasmesso all'ufficio legale per le fasi di giudizio; l'ufficio tributi collabora con questo ultimo per fornire gli elementi necessari alla predisposizione delle controdeduzioni e alla contabilizzazione di eventuali versamenti in acconto eseguiti dal contribuente.
Infine nel caso di autotutela oltre i termini, la posizione del contribuente viene esaminata dall'ufficio e relazionata al Dirigente, responsabile funzionario d'imposta/tributo, che può comunque eventualmente emettere il provvedimento di rettifica o annullamento in autotutela del provvedimento, qualora l'atto sia illegittimo.
Il contribuente che avesse eventualmente effettuato un versamento superiore a quello richiesto tramite il provvedimento, può comunque richiedere rimborso delle somme versate in eccedenza.
Il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti, può altresì richiedere la rateizzazione della somma dovuta, con le modalità indicate nel Regolamento delle Entrate Comunali.